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Data: 17/09/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Diecimila avvocati a rischio stop perché sprovvisti di pec e, dunque, passibili di cancellazione dall'albo forense. A denunciarlo, come riportato dal quotidiano Italiaoggi, sono i dati comunicati dalla Cassa forense a via Arenula nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione dell'esercizio della professione in dirittura d'arrivo dopo l'ok del Consiglio di Stato (leggi: “Avvocati: tra i requisiti per esercitare rimangono i cinque affari l'anno”). Secondo l'analisi su 235mila iscritti all'albo, tra i 7 e i 10mila avvocati sono sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata, il quale si ricorda è obbligatorio per legge (cfr. art. 16 d.l. n. 185/2008) e rientra, inoltre, tra i sei requisiti necessari per dimostrare l'esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” richiesto dalla riforma professionale forense e definito dal regolamento ministeriale appena approdato in Parlamento per i pareri delle commissioni di Camera e Senato prima dell'ok definitivo. Il regolamento, si ricorda, nel testo “limato” dai pareri del CNF e del Consiglio di Stato, in luogo degli 8 iniziali prevede 6 requisiti, tra cui, oltre la pec: la titolarità di una partita Iva attiva (individuale o della società o associazione professionale di cui l'avvocato faccia parte); l'uso di locali e almeno un'utenza telefonica destinati all'esercizio della professione e di almeno una utenza telefonica (anche se in forma associata); la trattazione di almeno 5 affari l'anno, sia di natura giudiziale che stragiudiziale; l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Sono scomparsi, invece, e non costituiranno dunque motivo per la permanenza nell'albo, l'aver corrisposto i contributi annuali al Consiglio dell'Ordine e alla Cassa Forense in quanto, come spiegato nella relazione illustrativa del ministero al regolamento, si tratta di requisiti collegati “sia pur indirettamente all'entità del reddito professionale che viene espressamente escluso quale requisito essenziale per stabilire la continuità dell'attività professionale, a norma dell'art. 21, comma 1 della legge forense".
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