Data: 20/09/2015 18:00:00 - Autore: Errico Tammaro

Dott. Tammaro Errico - tammaro.errico@libero.it

Con la Legge n. 219 del 2012 e con il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, il legislatore ha modificato la disciplina giuridica della filiazione ed, in generale, del diritto della famiglia.

La riforma disciplina in modo specifico, tra le altre questioni, anche i diritti dei nonni sui nipoti.
Nel dettaglio sono stati modificati alcuni articoli del codice civile che riguardano i rapporti con gli ascendenti.

L'art. 315 bis c.c., introdotto dall'art. 1 comma 8 della l. n. 219/2012, prevede tra l'altro che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Tale disposizione oggi assume valore di regola generale nella vita familiare, poiché è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, cioè la rottura dell'unione tra i genitori, ma anche la fisiologia del rapporto; inoltre, essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dall'esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.

L'art. 317-bis come sostituito dall'art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall'art. 2 della l. n. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai "Rapporti con gli ascendenti"; esso dispone che "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".
L'art. 38 disp. att., come riformulato dall'art. 3 comma 1 l. n. 219/2012 e integrato successivamente dall'art. 96 comma 1 d.lgs. n. 154/2013, afferma che tutti i provvedimenti previsti dall'art. 317-bis c.c. siano di competenza del Tribunale per i minorenni.
I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice, al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti.
Ciò che va rimarcato è che viene tutelato il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti.
Competente a giudicare tali questioni giuridiche è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori.
Dott. Tammaro Errico - tammaro.errico@libero.it

Fac-simile di ricorso al Tribunale per i minorenni
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI….
RICORSO EX ARTT. 330 E 336 C.C.

La signora Tizia, nata a…. il…., residente in ….via…c.f., rappresentata e assistita dall'avv. … del Foro di … (c.f….., n. di telefax per le comunicazioni …, pec……) presso il cui studio in … è elettivamente domiciliata, giusta procura…..

PREMESSO CHE

- Tizia è la nonna paterna del minore Caio (doc. n. 1), nato a …il …c.f….., figlio dei sigg. Tizio e Sempronia (doc. n. 2), con loro residente in ….via… (doc. n. 3);
- Il genitore del bambino, da diversi mesi, ostacola qualsiasi rapporto tra Alfa e il bambino, negando ogni contatto telefonico e impedendo sia alla nonna di recarsi presso l'abitazione della famiglia, sia al bambino di recarsi presso la di lei dimora;
- Tale condotta è senza dubbio pregiudizievole per il figlio, in quanto lesivo del diritto del minore a conservare i rapporti significativi con gli ascendenti, sancito dai novellati artt. 315 bis e 317 bis cod. civ.;
- La Suprema Corte ha invero avuto occasione di affermare che "il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempreché non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo (Cass. Civ., sez. I, 24 febbraio 1981, n.1115).
- La giurisprudenza di merito è pure costante nel ritenere che sussista l'obbligo dei genitori di salvaguardare l'interesse del minore a non essere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell'apporto e della frequentazione degli ascendenti (cfr, tra le tante, la sentenza n. 537/2007 della Corte d'Appello di Milano ove si legge: "I nipoti hanno diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative. Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà, ricorrendo all'ausilio di personale specializzato, per il superamento di situazioni di disagio nell'interesse dei minori").
Tutto ciò premesso Tizia, ut supra rappresentata e assistita

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito voglia, assunte le opportune informazioni, sentiti i genitori, il minore Caio e il Pubblico Ministero, adottare ai sensi dell'art. 333 cod. civ. i provvedimenti convenienti al fine di tutelare il diritto di Caio a conservare un significativo rapporto affettivo con la nonna paterna Tizia. Con ordine di trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare di…… affinché provveda all'annotazione del registro delle tutele ai sensi dell'art. 51 disp. Att. Cod. civ..

Si producono i seguenti documenti: …..
Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile

Salvis Juribus.
Luogo ….., lì……. Avv……..

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