Data: 21/09/2015 15:00:00 - Autore: Errico Tammaro
Dott. Tammaro Errico - tammaro.errico@libero.it
"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
Così recita l'art. 316-bis del codice civile, che disciplina l'obbligo per gli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti.

Ma quando vi è l'obbligo dei nonni di corrispondere il mantenimento dei propri nipoti?
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 20509/2010), vi è tale obbligo quando vi è impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, cioè quando c'è assenza di ogni risorsa economica; quando vi è omissione volontaria da parte di entrambi i genitori; quando vi è omissione volontaria di uno solo dei genitori nel caso in cui l'altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento dei propri figli.

Con la sent. n. 20509/2010 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la regola della sussidiarietà nel mantenimento degli ascendenti, prevedendo "l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, si concretizza dunque l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (rectius nipoti) previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".
In forza dell'art. 148 cod. civ. è possibile ottenere un decreto giudiziale, emesso dal giudice a seguito di procedura di tipo monitorio, che si svolge dinanzi al presidente del tribunale del luogo di residenza del genitore o degli ascendenti inadempienti.

L'oggetto di tale decreto è il versamento di una quota dei redditi dell'obbligato direttamente al genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento della prole.
Legittimati attivi sono il genitore, il figlio che ha raggiunto la maggiore età, gli istituti di assistenza ed i parenti che abbiano interesse.
Il decreto, immediatamente esecutivo, va notificato alle parti ed al terzo debitore ed è opponibile nelle forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo. Tale giudizio di opposizione deve svolgersi con la necessaria partecipazione di tutte le parti interessate, sussistendo un mero litisconsorzio necessario.
In assenza di opposizione, il decreto diviene definitivo, passando in giudicato.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modifica e la revoca del provvedimento per circostanze e motivi sopravvenuti.
Dott. Tammaro Errico - tammaro.errico@libero.it

Tutte le notizie