Data: 19/09/2015 11:00:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari

Avv. Marcella Ferrari – Il beneficio della sospensione condizionale della pena non osta alla richiesta dei lavori di pubblica utilità, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza 7 settembre 2015 n. 36059

Il caso oggetto di giudizio riguardava un automobilista condannato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada c. 2 lett. c) e c. 2 sexies per aver circolato, durante le ore notturne, alla guida dell'auto in stato di ebbrezza. Il reo, nel ricorso, lamenta la mancata ammissione al lavoro di pubblica utilità a causa del beneficio della sospensione condizionale da lui già ottenuto. Sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano escluso l'applicazione del lavoro sostitutivo argomentando nel senso dell'incompatibilità tra le due misure premiali. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato tale indirizzo interpretativo, escludendo la possibilità di cumulo tra i due istituti, anche in virtù della diversa ratio che li anima: la sospensione condizionale contravviene al principio dell'inderogabilità della pena perseguendo esigenze di carattere special-preventivo[1]; il lavoro sostitutivo per fini sociali, invece, mira alla sensibilizzazione del reo che deve porsi a servizio della collettività.
Pertanto se l'attività lavorativa di utilità sociale fosse “sospesa” mercé il beneficio di cui all'art. 163 c.p. verrebbe meno la portata rieducativa sottesa alla norma; i due istituti, dunque, sono tra loro alternativi.
La Suprema Corte, nel suo percorso delibativo, individua due distinte ipotesi.
Se la richiesta di ammissione al lavoro sostitutivo è successiva alla concessione della sospensione condizionale, all'imputato è consentito mantenere il beneficio previamente ottenuto con la conseguente impossibilità di giovarsi del lavoro sostitutivo.
Al contrario, nel caso in cui, come nell'ipotesi in commento, il reo abbia formulato la richiesta di avvalersi del lavoro di pubblica utilità, la suddetta richiesta opera come una rinuncia tacita alla sospensione condizionale concessa in precedenza[2].
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione relativa alla richiesta di ammissione al lavoro sostitutivo rinviando alla Corte d'Appello di Palermo affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 186 C.d.S. c. 9 bis

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Note:


[1] Lo scopo dell'istituto è di sottrarre alla detenzione in carcere un soggetto condannato a pene di breve durata, ritenendo sufficiente la minaccia della futura esecuzione della pena. In tal senso vedasi F. MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, Cedam, 2001, 861 ss.

[2] In senso conforme vedasi sentenza della Corte Cass., sez. III, 7 novembre 2012 n. 20726


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