Data: 26/08/2022 04:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Atti sessuali con minorenne: la pena

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Nel dettaglio, l'articolo 609-quater c.p. sanziona, con la reclusione da cinque a dieci anni, la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni, o sedici anni se il colpevole � l'ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest'ultimo, il tutore o altra persona cui il minore � affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Se la vittima non ha compiuto dieci anni, la pena � quella della reclusione da sette a quattordici anni.

Al secondo comma, che � stato introdotto nel codice penale solo con la legge numero 38 del 2006, viene poi sanzionata con la reclusione da tre a sei anni la condotta dell'ascendente, del genitore anche adottivo, del convivente di quest'ultimo o del tutore che, abusando della loro posizione, compiano atti sessuali con persona minore che abbia compiuto sedici anni.

Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi residuale rispetto a quella sanzionata come violenza sessuale dall'articolo 609-bis c.p. (leggi Il reato di violenza sessuale).

In ogni caso, nei casi di minore gravit� la pena pu� subire una riduzione sino a due terzi.

La procedibilit� � a querela della persona offesa.

Rapporti tra minorenni

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Ci� posto in via generale, occorre porre in evidenza che il codice penale prevede una particolare causa di non punibilit� per l'ipotesi in cui gli atti sessuali siano compiuti da un soggetto anch'esso minorenne, purch� la differenza di et� tra i due soggetti non superi i tre anni, il pi� piccolo abbia almeno tredici anni e non si rientri in un'ipotesi di violenza sessuale.

Soggetto attivo e soggetto passivo

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Il reato di atti sessuali con minorenne si configura, a seconda delle diverse ipotesi nelle quali pu� estrinsecarsi, come comune o proprio.

In particolare, � reato comune laddove l'atto sessuale riguardi generalmente un soggetto che non ha ancora compiuto i quattordici anni: in tali casi la condotta sanzionata � quella posta in essere da qualunque soggetto, indipendentemente dal fatto che egli ricopra un particolare ruolo o una particolare qualifica.

� invece reato proprio laddove la vittima sia di et� ricompresa tra i quattordici e i sedici anni o tra i sedici e i diciotto anni: in tali casi, infatti, la condotta sanzionata � solo quella posta in essere dall'ascendente, dal genitore anche adottivo, dal convivente di quest'ultimo, dal tutore o da altra persona cui il minore � affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Interesse giuridico tutelato

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La condotta sanzionata dalla norma in analisi � a forma vincolata, in quanto essa si concretizza esclusivamente nel compimento di atti sessuali con persona minore, a seconda dei casi, di quattordici o sedici anni o nel compimento di atti sessuali abusando della propria posizione con persona di et� compresa tra sedici e diciotto anni.

L'interesse giuridico che si vuole tutelare, infatti, � quello alla libert� sessuale del minore, sulla premessa di una presunzione di incapacit� di questo a prestare consapevolmente il consenso a simili scelte affettive e sessuali.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo richiesto per il reato di atti sessuali con minorenne � il dolo generico.

Indipendentemente dalle ragioni che spingono il soggetto attivo a porre in essere la condotta sanzionata, infatti, ci� che � sufficiente accertare � che il soggetto passivo compia volontariamente e coscientemente l'atto sessuale.

Nei casi in cui ci� sia essenziale al reato, occorre poi accertare che l'agente sia consapevole della propria qualifica di ascendente, genitore, convivente di quest'ultimo o tutore.

Come si vedr�, non � rilevante la consapevolezza dell'et� della vittima.

Consumazione del reato

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Il reato in analisi si consuma nel momento in cui l'atto sessuale � compiuto.

Si tratta di un reato di mera condotta, di danno e per il quale � configurabile il tentativo.

Ignoranza dell'et� della persona offesa

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Con particolare riferimento al reato di atti sessuali con minorenne, � interessante poi la previsione di cui all'articolo 609-sexies del codice penale.

Essa, infatti, sancisce che il colpevole di tale delitto non pu� invocare l'ignoranza dell'et� della persona offesa a propria scusa, a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile.

Tale previsione, in ogni caso, riguarda in generale le ipotesi in cui siano commessi in danno di un minorenne i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni, nonch� nel caso in cui sia commesso il delitto di corruzione di minorenni.

Leggi anche la guida Pedofilia


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