Data: 19/09/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'articolo 185-bis del codice di procedura civile, di recente introduzione, conferisce al giudice la possibilità di formulare alle parti una proposta transattiva, non solo in prima udienza ma sino a quando è esaurita l'istruzione.

Al di là dei dubbi interpretativi circa il momento ultimo entro il quale il magistrato ha la possibilità di formulare la proposta, da alcune parti si sono levate voci di protesta circa la necessità di adeguatamente motivare il rifiuto della proposta giudiziale, che benché di per sé privo di sanzione, può ben essere valutato dal giudice ai sensi degli articoli 91 e 96 c.p.c. e assumere rilievo endoprocessuale ed extraprocessuale, andando a incidere sulle spese e eventualmente addirittura ai fini dell'esclusione dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto per la eccessiva durata dei processi.

Questa importante ingerenza che proposte di tal genere hanno nella gestione degli interessi delle parti, rende dunque fondamentale che il giudice utilizzi criterio e sensibilità nella scelta di quando e come ricorrere a tale strumento, onde evitare di danneggiare le parti ma rendendolo un mezzo effettivamente utile ed efficace al fine di neutralizzare i costi e l'alea del giudizio.

Ad esempio, con una recente ordinanza (qui sotto allegata) il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la formulazione di una proposta transattiva, in considerazione della natura della controversia sottoposta al suo giudizio, potrebbe realizzare una giusta mediazione tra le diverse posizioni in contesa ed evitare inutili e defatiganti aggravi.

In essa, infatti, il giudice ha ritenuto che il pagamento della somma dallo stesso proposta possa comportare un equo compromesso tra gli interessi delle parti, divise circa il ristoro dei danni patrimoniali e non che l'attore asserisce di aver subito a seguito dell'inadempimento dell'incarico professionale conferito al convenuto.

Il magistrato, nel formulare la proposta, ritiene che l'attore, accettandola, otterrebbe con certezza una parte di quanto preteso e, nel rinunziare al resto, eviterebbe un'istruttoria complessa e difficoltosa, oltre che costosa.

Quello raccontato, però, è soltanto un esempio, dall'esito ancora sconosciuto.

Chissà dove porterà un (auspicabile) corretto utilizzo dello strumento …


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