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Data: 19/09/2015 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - L'obbligo della formazione continua per ogni avvocato sussiste a prescindere dall'esercizio della professione. È la principale novità prevista dal regolamento n. 6/2014, nel testo revisionato dal plenum del Consiglio Nazionale Forense il 30 luglio scorso e pubblicato ieri sul sito istituzionale insieme al fac-simile di domanda di accreditamento (entrambi qui sotto allegati). Tenendo conto dei suggerimenti di razionalizzazione e semplificazione apportati dai vari attori del mondo forense e formativo (ordini circondariali, commissione per l'accreditamento, ecc.), il nuovo testo chiarisce, dunque, che la formazione continua “sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, agli elenchi e ai registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15” (cfr. art. 6, comma 2). Destinatari dell'obbligo sono, pertanto, come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento: gli avvocati iscritti all'albo, gli avvocati stabiliti e gli iscritti in sezioni speciali dell'albo, gli iscritti in altri elenchi e registri e al contempo, “il tirocinante abilitato al patrocinio, tenuto conto della possibilità di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale”. Sono esentati, invece: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del 60° anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, nonché su domanda dell'interessato gli iscritti che si trovano in una situazione di impedimento (gravidanza, parto, grave malattia o infortunio, ecc.). Particolare importanza nel testo revisionato assumono, inoltre, il nuovo art. 2 che suddivide in tre livelli le attività formative (base, avanzato, specialistico), al fine di valorizzarne la qualità e consentire una più agevole attribuzione dei crediti, e il principio della libertà di formazione ex art. 7, che consente all'avvocato ampia scelta negli eventi da seguire, nel tipo di contenuti formativi e delle attività da svolgere nonché del luogo dove fruire delle stesse, sia sul territorio nazionale che all'estero. Nello stesso solco si colloca l'introduzione dell'”autoaggiornamento” che comprende, ex art. 3, comma 3, attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti o volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione, tutte preventivamente autorizzate. Il nuovo testo insieme alla relazione illustrativa è stato tempestivamente inviato a tutti i presidenti dei consigli dell'ordine forense, in quanto le modifiche apportate sono immediatamente operative.
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