Data: 21/09/2015 18:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � La nota spese specifica prodotta dall'avvocato della parte vittoriosa deve essere integralmente liquidata dal giudice, salvo adeguata motivazione a sostegno dell'eliminazione o della riduzione di alcune voci. 

In generale, la determinazione degli onorari degli avvocati costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che non necessita di specifica motivazione e non pu� formare oggetto di sindacato in sede di legittimit�. Tuttavia, tale discrezionalit�subordinata alla circostanza che tale determinazione sia contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa e pu� essere comunque contestata dall'interessato attraverso la specificazione delle singole voci della tariffa che ritiene essere state violate

Inoltre, se la parte vittoriosa produce una nota spese specifica, il giudice � tenuto ad indicare dettagliatamente le ragioni a sostegno delle modifiche apportate rispetto agli importi in essa indicati, al fine di consentire l'accertamento della conformit� della liquidazione. 

� proprio tenuto conto di tutti tali principi, e in conformit� ad un orientamento ormai consolidato, che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18238/2015 depositata il 17 settembre (qui sotto allegata), ha accolto il ricorso di un legale che si era visto liquidare le proprie spese e competenze in maniera ridotta rispetto a quanto dettagliatamente richiesto con le note spese prodotte nelle diverse fasi processuali e ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., procedendo a una liquidazione allineata alle legittime pretese. 



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