Data: 22/09/2015 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Con la sentenza numero 18429/2015, depositata il 18 settembre (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione ha ritenuto logiche e fondate le dimissioni rassegnate dal lavoratore a causa dell'assoggettamento a ritmi di lavoro improponibili.

Nel dettaglio, il dipendente lamentava di essere ormai esasperato dalla mole di lavoro insostenibile della quale la societ� datrice di lavoro lo caricava e che gli aveva addirittura causato conseguenze alla salute, sfociate in una sindrome ansiosa da stress per iperattivit� lavorativa, come da certificato medico del servizio di medicina fiscale e legale prodotto.

La mole di lavoro, peraltro, risultava agli atti, oltre che dal carteggio relativo alle dimissioni, anche dai prospetti riepilogativi del lavoro svolto dal ricorrente e dai fogli presenze.

Alla luce delle congrue motivazioni della Corte di appello in merito, la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l'adeguatezza della decisione.

Cos�, ad avallo della sentenza emessa dal giudice del merito, la societ� datrice di lavoro � stata condannata a pagare in favore dell'ex dipendente una somma pari ad euro 84.637,34, a titolo di differenze retributive e TFR e, soprattutto, alla corresponsione dell'indennit� sostitutiva del preavviso giustificata dalla legittimit� delle dimissioni per "ritmi lavorativi insostenibili".

All'azienda, ora, non resta altro che pagare.


Tutte le notizie