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Data: 21/09/2015 07:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Dopo il via libera sprint da parte delle commissioni parlamentari che hanno licenziato la scorsa settimana gli ultimi 5 decreti attuativi della delega fiscale, per la riforma del contenzioso tributario ora si attende soltanto l'ok definitivo da parte del Governo, che avverrà probabilmente nel Cdm di domani convocato alle ore 10:00, in modo da rispettare i tempi prefissati per l'approvazione entro fine mese. Revisione dell'interpello, estensione della mediazione a tutte le controversie, a prescindere dall'ente impositore, e rafforzamento del contraddittorio tra fisco e contribuenti, sono le principali novità del decreto sul contenzioso tributario, uscito praticamente indenne dall'ultimo esame delle commissioni di Camera e Senato (le quali hanno dettato condizioni, ai fini del parere positivo, soltanto per il decreto sulle sanzioni tributarie, chiedendo un regime transitorio ad hoc). Ecco i contenuti della riforma in pillole:
Esecutività delle sentenze L'immediata esecutività delle sentenze (riguardanti l'impugnazione di un atto impositivo; l'azione di restituzione di tributi a favore del contribuente; il ricorso avverso gli atti riguardanti le operazioni catastali) è una delle novità più rilevanti della riforma del contenzioso tributario. Per quel che concerne l'esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per i pagamenti superiori a 10mila euro, potrà essere richiesta garanzia idonea, il cui onere graverà sulla parte soccombente in giudizio; per quel che riguarda, invece, l'immediata esecutività delle sentenze a favore dell'amministrazione finanziaria, resta valido il meccanismo della riscossione frazionata del tributo, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione del contribuente.
Mediazione rafforzata Allo scopo di ridurre il contenzioso tributario, viene allargato lo strumento della mediazione, oggi riguardante soltanto gli atti dell'Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20mila euro. Il decreto delegato prevede che il reclamo si estenda a tutte le controversie (anche a quelle catastali che a causa del valore indeterminato ne erano escluse) e indipendentemente dal soggetto impositore, includendo quindi sotto il profilo soggettivo anche Equitalia e i concessionari della riscossione. La conciliazione, inoltre, attualmente riguardante soltanto le cause di primo grado, si applicherà anche al giudizio di appello.
Tutela cautelare allargata La tutela cautelare sarà allargata a tutte le fasi del procedimento tributario. Ne deriva, da un lato, per il contribuente la possibilità, in presenza di un danno grave, di poter chiedere in ogni momento la sospensione dell'atto impugnato; dall'altro, per le parti, la possibilità di poter sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza (di primo grado o d'appello), così come previsto dal codice di procedura civile.
Il nuovo interpello Il decreto rinnova profondamente l'istituto dell'interpello, potenziando la fase di contraddittorio tra fisco e contribuenti, al fine soprattutto di dare maggiore certezza circa i tempi di risposta da parte dell'amministrazione. Ad essere individuate sono quattro categorie di interpello (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo) ed è prevista una riduzione di 30 giorni dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari (da 120 giorni a 90 giorni), oltre a un limite massimo di 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello. Varrà la regola del silenzio-assenso, per cui laddove la risposta (che dovrà essere scritta e motivata e che diventa vincolante per l'amministrazione, con riguardo alla questione trattata e con riferimento al richiedente) non pervenga entro il termine fissato sarà valida la soluzione prospettata dall'istante. Qualora, invece, non sia possibile per l'amministrazione fornire risposta sulla base dei documenti allegati dal contribuente, gli uffici dovranno richiedere allo stesso di integrare la documentazione. In tal caso, il termine per rispondere, valevole per tutte le tipologie di interpello, scenderà a 60 giorni.
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