Data: 28/09/2015 19:10:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Dopo le innumerevoli sentenze sia delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che dell'illustrissima Corte Costituzionale e di Cassazione (già approfondite nei diversi articoli sotto elencati), tutte dalla parte del contribuente, è arrivata ora una recentissima sentenza dei giudici di legittimità, la numero 18448 del 18.09.2015, che si schiera invece a favore del fisco. 

La nullità degli atti tributari, afferma la S.C. nella sentenza in esame, non può essere rilevata dal giudice poiché occorre una specifica eccezione sollevata sin dal ricorso introduttivo proposto tempestivamente. In assenza di impugnazione tempestiva anche il provvedimento impositivo affetto da nullità si consolida e la pretesa erariale diventa legittima. 

Il principio espresso testualmente dagli Ermellini è il seguente: "deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento con il quale si è fatta valere il vizio di nullità - per mancanza di elementi essenziali - degli avvisi di accertamento presupposti, divenuti definitivi per omessa tempestiva impugnazione ". 

In sostanza, i giudici della Suprema Corte dichiarano che:" Alla sanzione della nullità comminata dall'articolo 42, comma 3, DPR numero 600 del 73 all'avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni delle motivazioni o al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta da contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di nullità degli atti tributari nelle diverse discipline d'imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità dell'atto". 

 
Questo nuovo orientamento si pone in contrasto con tutto ciò che era stato detto fino ad ora da altre sezioni della Cassazione nonché da numerose commissioni tributarie regionali (tra cui ricordiamo le più recenti ovvero CTR Milano sentenza numero 2698/2015, sent. n. 3700/2015, 3702/2015 e n. 3703/2015). 

Tutte le sentenze sopra menzionate si erano uniformate al principio espresso dai giudici della Cassazione, e avevano sottolineato invece la circostanza che un atto firmato da un dirigente non legittimo fosse affetto da inesistenza giuridica ovvero nullità assoluta e, come tale, l'eccezione era sollevabile in qualsiasi stato e grado di giudizio. 

Le sentenze sopra richiamate erano conformi al principio che la nullità può essere rilevata anche dal giudice, d'ufficio, senza necessità che la parte eccepisse alcuna eccezione in merito, in ogni stato e grado del giudizio. 

L'ultima sentenza della Cassazione invece, ha espresso il principio opposto, ovvero che la nullità per difetto di sottoscrizione deve essere rilevata tempestivamente, entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto pena, l' impossibilità di sollevare siffatta nullità in un successivo momento. 

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