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Data: 23/09/2015 18:37:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Va escluso il dolo del delitto di calunnia “nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere l'intenzione di accusare una persona innocente”. Così si è espressa la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 38296/2015 (qui sotto allegata), confermando la decisione del giudice d'appello che aveva assolto un uomo dal delitto di calunnia perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo. La vicenda aveva per protagonisti due cugini, uno dei quali aveva segnalato l'altro alla polizia locale per lavori abusivi sulla base di una sbagliata ricostruzione dei fatti che lo aveva indotto a credere in una perpetrata violazione delle norme urbanistiche. L'incolpato aveva quindi denunciato il parente per calunnia e vedendolo assolto nel merito si era rivolto alla Cassazione. Per la S.C. però ha ragione la Corte territoriale la quale ha sostenuto che affinchè si possa configurare la calunnia, “è richiesta la conoscenza dell'innocenza della persona accusata e, pertanto, là dove vi sia l'erronea opinione della responsabilità dell' incolpato ovvero anche il legittimo dubbio sulla colpevolezza, non sì può ritenere che sussista la responsabilità di chi abbia presentato una denuncia poiché manca la volontà di denunciare un innocente”. Ai fini della sussistenza del dolo, dunque, ha ribadito la Cassazione, è necessario che il soggetto agisca “intenzionalmente” e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Sia l'intenzionalità dell'incolpazione sia la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato, “sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza dei dolo del delitto di calunnia”, mentre non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, giacchè la formula normativa "'taluno che egli sa innocente' risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato”. Per cui ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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