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Data: 24/09/2015 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 18808 depositata il 23 settembre 2015 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale il termine di decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento degli onorari va individuato in qualsiasi causa che comporti la cessazione del rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. Per i giudici non importa che la sentenza a sezioni unite numero 15295/2014 abbia riaffermato la regola dell'ultrattività del mandato: dall'applicazione delle norme del mandato al contratto di patrocinio deriva che la morte del cliente estingue il rapporto e determina l'insorgenza del diritto dell'avvocato a vedersi pagare le proprie competenze professionali, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo, in determinati casi, debba continuare a gestire la lite per conto del defunto. Così la Corte di Cassazione, sulla base delle predette argomentazioni, ha rigettato il ricorso di un avvocato che pretendeva di far decorrere la prescrizione del suo diritto solo dal momento in cui egli avrebbe avuto conoscenza della morte del cliente: tale circostanza, infatti, non è stata reputata coerente con il principio per cui l'impossibilità di far valere un diritto ex art. 2935 c.c. impedisce la decorrenza della prescrizione solo se deriva da cause giuridiche. Gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, del resto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 2941 c.c. sono idonei a sospendere la prescrizione esclusivamente in ipotesi tassative, tra le quali non sono ricompresi l'ignoranza del fatto generatore del diritto o il dubbio sull'esistenza di questo o il ritardo indotto dalla necessità di accertarlo. Nel caso di specie, oltretutto, la mancata conoscenza della morte del cliente era stata posta dal legale solo in sede di legittimità. Niente onorari, quindi, per il ricorrente. |
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