Data: 24/09/2015 07:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Il comma 707 della legge n. 190/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. tetto pensioni, in base al quale l'importo complessivo del trattamento pensionistico non pu� essere superiore all'80% dell'ultimo stipendio percepito, ovverosia non superare l'ammontare che deriverebbe dal calcolo con il sistema retributivo. 

Ma cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i soggetti ai quali esso si applica.

L'esigenza di predisporre tale limite � sorta con riferimento a quei lavoratori ai quali, data l'anzianit� contributiva al 31 dicembre 1995, la Riforma Dini aveva permesso di continuare a conteggiare le quote di pensione con il sistema retributivo e che a seguito della Riforma Fornero del 2011 dovevano conteggiare, invece, le quote successive con il sistema contributivo. 

In sostanza, per tali lavoratori le pensioni, in virt� del doppio sistema di calcolo, rischiavano di risultare addirittura pi� alte di quelle che sarebbero derivate dal solo sistema retributivo.

Oggi, invece, a seguito dei recenti interventi legislativi, il calcolo delle pensioni avviene nel seguente modo: viene calcolato sia l'importo che risulta dall'applicazione del sistema misto retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1� gennaio 2012, sia l'importo che risulta dall'applicazione del sistema interamente retributivo

La somma pi� bassa tra le due sar� quella che effettivamente determiner� l'importo erogato a titolo di pensione. 

Tale previsione si applica sia ai lavoratori che escono dal lavoro successivamente al primo gennaio 2015 che a quelli che ne erano gi� usciti

Per questi ultimi, per�, il nuovo calcolo ha effetto solo a decorrere da tale data. 


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