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Data: 26/09/2015 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Condanna pesante, in termini economici, per il cliente che recede dal contratto d'opera professionale intercorso con l'avvocato per poi citarlo in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale senza però produrre le necessarie prove del nesso causale tra negligenza del procuratore e danno lamentato.
Lo precisa il Tribunale di Milano, prima sezione civile (sentenza 15 aprile 2015 n. 4699, qui sotto allegata) nella causa promossa da una cliente nei confronti dell'avvocato che l'aveva assistita per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei propri diritti e del figlio minore a seguito della cessazione della relazione affettiva con l'ex convivente.
I giudici meneghini ripercorrono alcuni importanti principi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato.
In via generale, bisogna rammentare che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Ai fini del giudizio di responsabilità rilevano quindi le modalità concrete con cui l'avvocato ha svolto la propria attività, non il conseguimento del risultato utile per il cliente, avendo riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e,dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. 05/08/2013 n. 18612; Cass. 18/04/2011 n. 8863; Cass. 27/03/2006 n. 6967).
Inoltre l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. (dolo o colpa grave) nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Il contratto d'opera in esame è caratterizzato da una forte componente fiduciaria, con la necessaria conseguenza che l'assistito rimette al suo difensore le scelte che quest'ultimo è tenuto ad espletare, con gli strumenti e le strategie difensive che ritiene più opportune, purché siano volte a tutelare le ragioni della parte.
Secondo la Cassazione, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
Quanto poi al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e il danno (Cfr. Cass. 18/04/2007 n. 9238).
Nel caso di specie le allegazioni dell'attrice sono in massima parte generiche e accompagnate da valutazioni del tutto ininfluenti ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del contratto d'opera di cui si discute.
Affinché possa addivenirsi ad una statuizione di responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi degli artt. 1218 e 1176 comma II c.c., non è sufficiente la prova della condotta inadempiente del professionista ma è necessaria la sussistenza in concreto degli altri elementi della fattispecie - ovverosia del danno e del nesso di causalità tra il primo e la condotta inadempiente - che come detto il cliente ha l'onere di provare.
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova di un danno causalmente collegato alla condotta di inadempimento suddetta.
Per quanto riguarda l'avvenuto scioglimento del rapporto, i giudici ricordano che il cliente è sempre tenuto al pagamento dei compensi dovuti per l'opera svolta dal prestatore sino alla data del recesso, mentre non è obbligato al pagamento dei compensi per l'attività non ancora espletata dal professionista.
Siccome l'attrice ha esercitato il diritto potestativo di recesso (riconosciuto al cliente proprio in ragione della natura eminentemente fiduciaria del rapporto) costei sarà obbligata a pagare al professionista il compenso per l'attività svolta sino al momento dell'atto di recesso che ha efficacia ex nunc.
La donna è quindi condannata non soltanto a pagare le spese all'avvocato oltre interessi al tasso legale, ma anche a rifondere le cospicue spese di lite in favore sia della convenuta che del terzo chiamato in causa.
Vedi anche: La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e sentenze
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