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Data: 26/09/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Se, durante il processo, il legale di fiducia rinuncia al mandato, tale scelta non ha effetto fintanto che la parte non abbia un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa previsto dall'articolo 108 c.p.p.. Sino a tale momento, infatti, il “vecchio” avvocato è tenuto a presenziare alle udienze e l'iter processuale non si sospende. Sulla base di tali premesse, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 38944/2015, depositata il 24 settembre (qui sotto allegata), ha rigettato il ricorso di un uomo che, indagato per bancarotta fraudolenta, riteneva illegittimo il fatto che il giudice avesse disposto la continuazione del processo a suo carico con il vecchio difensore fintanto che non fosse spirato il termine a difesa richiesto dal nuovo legale. Dopo che il primo avvocato aveva rinunciato al proprio mandato, infatti, era stato nominato un difensore di ufficio ma il ricorrente aveva provveduto immediatamente a incaricare un nuovo legale di fiducia, il quale aveva richiesto i termini previsti dall'articolo 108 del codice di rito penale. L'istruttoria dibattimentale, però, medio tempore si era svolta lo stesso. Per la Corte, la concessione di un termine a difesa non determina la necessità di rinviare l'atto processuale da compiere né giustifica l'apposizione di un ostacolo al regolare corso del processo. Il ricorso dell'uomo va quindi rigettato. |
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