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Data: 29/09/2015 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Tra le numerose tutele apprestate dall'Inail rientra anche quella posta a favore dei familiari dei lavoratori che siano deceduti in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. A favore di tali soggetti, infatti, al ricorrere di determinati requisiti l'istituto riconosce una rendita che decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento nefasto e ha durata differente a seconda dei soggetti ai quali sia rivolta.
I beneficiari della rendita ai superstitiPiù nel dettaglio, tra i familiari del lavoratore deceduto sul lavoro ai quali spetta la rendita vanno ricompresi anzitutto il coniuge superstite e i figli. Per il primo, la rendita cessa di essere erogata al momento della morte o nel caso in cui contragga un nuovo matrimonio. Con riferimento ai figli, invece, la rendita spetta a quelli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, sino al compimento del diciottesimo anno di età. Se sono studenti di scuola media superiore o professionale, a carico del defunto e senza un lavoro retribuito, la rendita spetta loro sino ai 21 anni. Il beneficio, infine, può poi estendersi per tutta la durata del corso di studi e sino a massimo i 26 anni di età se i figli siano studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito. Si precisa che, nel caso in cui i figli siano inabili al lavoro, la rendita spetta sino alla cessazione dell'inabilità. Se, invece, il lavoratore non era sposato e non aveva figli, della rendita possono beneficiare i genitori, purché fossero a suo carico e sino alla loro morte, e i fratelli e le sorelle, anche in questo caso purché a carico del lavoratore defunto e, inoltre, purché conviventi. A questi ultimi il beneficio spetta sino ai medesimi termini visti per i figli. In ogni caso, la rendita non spetta ai superstiti dei lavoratori non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dal testo unico n. 1124/1965 e dalla legge numero 493/1999.
Caratteristiche e ammontare della renditaLa rendita offerta dall'Inail ai superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza di malattia professionale o infortunio sul lavoro è una prestazione economica che ha il vantaggio di non essere soggetta a tassazione Irpef. La base di calcolo per determinarne l'ammontare ha subito una variazione a partire dal 1° gennaio 2014. Mentre, infatti, essa era in precedenza identificata nella retribuzione annua effettiva del lavoratore nel rispetto di determinati limiti stabiliti, nel minimo e nel massimo, dal d.p.r. n. 1124/1965, oggi, a seguito della legge di stabilità 2014, essa va individuata nella retribuzione massima convenzionale del settore industria. Posta questa base di calcolo, l'ammontare della rendita varia a seconda di quale sia il soggetto che ne beneficia. Nel dettaglio, essa spetta nella misura del 50% al coniuge e nella misura del 20% a ciascun figlio. Se però i figli siano orfani di entrambi i genitori o siano figli naturali riconosciuti o riconoscibili, la rendita spetta loro nella misura del 40%. Laddove, invece, in assenza di coniuge o figli, la rendita vada a vantaggio, alle condizioni sopra viste, dei genitori naturali o adottivi o dei fratelli o delle sorelle, essa sarà erogata nella misura del 20%. In ogni caso, le quote di rendita non possono mai complessivamente superare la base di calcolo presa come riferimento per determinare il loro ammontare. Pertanto, laddove ciò potenzialmente accada, le quote di rendita spettanti ai familiari vanno adeguatamente riproporzionate. Ciò posto in via generale, va da ultimo specificato che l'ammontare effettivo delle rendite è rivalutato annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo e mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Come chiedere la renditaIn caso di morte a seguito di infortunio sul lavoro, la rendita ai superstiti viene erogata dall'Inail direttamente a seguito di denuncia dell'evento nefasto da parte del datore di lavoro. Solo laddove quest'ultimo non vi provveda, saranno gli eredi del lavoratore a dover presentare apposita richiesta, corredata di tutta la documentazione sanitaria idonea ad attestare la causa del decesso. Nel caso invece in cui il decesso riguardi il lavoratore già titolare di una rendita diretta, la richiesta all'Inail va presentata direttamente dai superstiti, sempre corredata della documentazione sanitaria necessaria a ricondurre la morte al lavoro. In ogni caso, è l'Inail che informa i superstiti del lavoratore della possibilità di richiedere la rendita entro novanta giorni dalla data in cui ricevono tale comunicazione.
Le modalità di corresponsioneUna volta riconosciuto ai superstiti il diritto a beneficiare della rendita, l'Inail provvede al relativo pagamento sia attraverso assegni, che attraverso accredito su conto corrente, su libretto di deposito o su carta prepagata dotata di codice Iban. Se la quota di rendita non supera i mille euro, il pagamento può avvenire anche in contanti presso gli sportelli postali o bancari. Nel caso, infine, in cui la rendita venga riscossa all'estero, il pagamento avviene presso gli sportelli convenzionati con l'Inps.
Le voci di danno indennizzabiliDa ultimo occorre segnalare che, laddove la morte sul lavoro sia cagionata da colpa del datore di lavoro, agli eredi del lavoratore spetta sia il risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto delle sofferenze patite e della gravità dell'illecito, sia il risarcimento del danno biologico iure proprio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica subita dagli interessati in ragione della morte del familiare. Nel caso in cui, tra l'infortunio e la morte, il lavoratore sia rimasto in vita per un apprezzabile lasso di tempo, agli eredi compete inoltre il risarcimento del danno biologico iure hereditario. |
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