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Data: 29/09/2015 08:00:00 - Autore: Cristina Bassignana
a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it - E' iniziato in questi giorni alla Camera l'esame delle proposte di riforma della cittadinanza che mirano a modificare la storica legge n. 91/1992, nell'ottica di agevolare la possibilità di diventare cittadini italiani ai minori stranieri nati nel nostro Paese o che qui hanno compiuto gli studi. Un'agevolazione che si rende necessaria per far fronte alle sempre più crescenti richieste di naturalizzazione, frutto dell'incremento del fenomeno migratorio che negli ultimi anni ha interessato il nostro territorio, e che ha già visto parziali interventi di "semplificazione" dei procedimenti con il d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare).
Le novità previste dal testo unificato in discussione in aula (come modificato dalle commissioni parlamentari) prevedono essenzialmente due nuove fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana: per nascita (c.d. ius soli), per i bambini nati in Italia solo se almeno uno dei genitori stranieri è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo; -
a seguito della frequentazione di un percorso scolastico (c.d. ius culturae), per i bambini nati in Italia o arrivati nel Paese entro i 12 anni, che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici (se si tratta di scuola primaria è necessaria la conclusione positiva del corso) o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
In entrambi i casi, la cittadinanza è acquistata su istanza di almeno uno dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), legalmente residente in Italia, che dovrà esprimere apposita dichiarazione di volontà all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Quest'ultimo, al compimento della maggiore età (entro due anni) potrà rinunciare alla cittadinanza acquisita (purché in possesso di altra cittadinanza), oppure (laddove non sia stata espressa la dichiarazione di volontà da parte del genitore) fare apposita richiesta all'ufficiale di stato civile di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La riforma prevede inoltre, un'ulteriore ipotesi di acquisto della cittadinanza, per i ragazzi più grandi giunti in Italia tra i 12 e i 18 anni. Tale forma di concessione (c.d. naturalizzazione) ha carattere discrezionale e può essere concessa soltanto se il minore ha residenza regolare nel Paese da almeno sei anni ed ha frequentato e concluso con successo un ciclo scolastico (con il conseguimento del titolo) oppure un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale (con il conseguimento della qualifica professionale).
Tra le altre novità, è previsto infine l'esonero per le istanze concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto dalla legge per le richieste di cittadinanza.
Nel testo, tuttavia, non sono state previste norme riguardanti la naturalizzazione degli immigrati adulti che attualmente devono risiedere in Italia per almeno 10 anni prima di poter chiedere la cittadinanza, né norme transitorie per i ragazzi nati e/o cresciuti in Italia e divenuti maggiorenni, dando così origine a disparità di trattamento anche tra i figli presenti all'interno delle stesse famiglie. e portando ad una questione pregiudiziale di costituzionalità che dovrà essere esaminata e votata prima di proseguire nella discussione della riforma.
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