Data: 30/09/2015 16:00:00 - Autore: Guido Rini

Avv. Guido Rini - L'art. 35 della legge sull'assegno stabilisce al primo comma che "l'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione", pertanto, in presenza di termine non ancora scaduto, l'istituto di credito dovrà comunque effettuare il pagamento in caso di sufficiente provvista; in caso contrario il protesto elevato si configura come perfettamente legittimo.

In altre parole i fondi necessari devono rimanere vincolativamente destinati al pagamento sino alla scadenza del termine di presentazione. Prima di tale scadenza, dunque, l'ordine di revoca del pagamento da parte del correntista rimane privo di efficacia.

Siffatta disposizione tende ad assicurare sia un'affidabile circolazione del titolo, sia l'esistenza dei fondi dal momento dell'emissione sino alla scadenza per la presentazione all'incasso.

“Tale principio rimane valido e non soccombe dinanzi a motivazioni addotte dal correntista quali l'aver revocato il pagamento dell'assegno in quanto truffato dal beneficiario: la banca deve infatti ugualmente provvedere al pagamento del titolo” (Cass. n. 10579 del 3 giugno 2004).

L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune [assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.

L'art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento [e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.

Allorché il trattario rifiuti il pagamento - per l'avvenuta revoca dall'ordine di pagamento o altro - il portatore può sempre e comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del traente per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione.

Trascorso tale termine è sempre comunque possibile l'azione causale, ovvero l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.

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Avv. Guido Rini - avv.guido.rini@gmail.com




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