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Data: 30/09/2015 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Di norma, il danno biologico ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva e assorbe il c.d. danno esistenziale, ossia i pregiudizi subiti dal danneggiato nella sua vita di relazione e nella realizzazione della sua personalità. Tuttavia, il danno biologico non assorbe sempre e comunque il danno esistenziale quando vengono presi in considerazione gli aspetti relazionali del danno. Il giudice nel caso concreto deve attuare la c.d. personalizzazione della liquidazione dell'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale, senza duplicazioni risarcitorie, che si hanno laddove lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di denominazioni diverse e meramente formali. Inoltre, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le Tabelle di Milano hanno assunto una vocazione nazionale in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o ridurre ingiustificate disparità di trattamento. A precisarlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 19211/15 (qui sotto allegata), sul ricorso presentato da un professionista (odontoiatra) vittima di un incidente stradale, il quale si duole che i giudici, in sede di gravame, non abbiano considerato l'incapacità lavorativa specifica derivante dal sinistro e abbiano omesso di applicare le Tabelle di Milano, che avrebbero condotto ad un ristoro maggiorato di circa 120.000 euro. Per gli Ermellini, le censure sono da ritenersi fondate. Attesa la diversità ontologica degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, per i giudici di Cassazione, è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti. Questo carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale, deve comunque portare all'integralità del ristoro, considerando tutti gli aspetti che questo tipo di danno va a toccare nel singolo caso concreto. Al contempo, la personalizzazione del danno effettuata dal giudice, deve comunque evitare quelle duplicazioni risarcitorie che avvengono se il medesimo pregiudizio viene liquidato due volte sebbene con l'uso di nomi diversi. Per stabilire se il risarcimento sia stato duplicato o al contrario erroneamente sottostimato, rileva non già il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Dal Palazzaccio, precisano che non sempre il danno esistenziale, quale lesione della libera esplicazione della personalità, è sempre assorbito dall'onnicomprensivo danno biologico, ma è necessario verificare quali aspetti relazionali sono stati valutati dal giudici e se è stato in particolare assegnato rilievo anche al radicale cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, elementi che rappresentano il significato pregnante di questa voce di danno non patrimoniale. Se una liquidazione del danno biologico ha contemplato questa negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, deve escludersi che al soggetto venga attribuito un ulteriore ammontare anche a titolo di danno esistenziale. Lo stesso avviene quando la liquidazione del danno morale si è estesa anche ai profili relazionali del danno esistenziale. Invece, se questi aspetti non sono stati presi in considerazione, dovrà correttamente procedersi al relativo ristoro. La valutazione normalmente equitativa del giudice, adeguata, congrua e proporzionata, è spesso stata coadiuvata, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, dal sistema delle tabelle. Gli Ermellini considerano le Tabelle di Milano a vocazione nazionale, quindi un valido criterio di valutazione equitativa ex art 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10 al 100%) conseguenti alla circolazione, come riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale. Un recente orientamento della Corte di legittimità ha precisato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano, in favore di altre, integra una violazione di diritto censurabile con ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Se il giudice adotta parametri diversi rispetto alle Tabelle di Milano, deve dare adeguata motivazione della preferenza assegnata ad una quantificazione diversa e sproporzionata. Nel caso di specie, la corte di merito ha liquidato il danno alla salute impiegando tabelle diverse senza motivare adeguatamente al riguardo e senza neppure renderne nota la provenienza, rendendo di fatto non controllabili i criteri relativi di elaborazione. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio.
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