Data: 30/09/2015 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il requisito della sommaria esposizione dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., primo comma n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. 

Un principio chiaro e necessario per consentire alla Corte Suprema di svolgere le sue funzioni nel pieno rispetto dei principi del nostro ordinamento, consentendo ad essa di avere una conoscenza chiara e completa dei fatti in causa ed una precisa cognizione della vicenda processuale. 
Il ricorso privo di siffatti requisiti è inammissibile a norma del richiamato disposto del codice di procedura civile
Lo ha ribadito la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19218/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato dal legale rappresentante di una s.a.s. avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia.  

Ma l'esposizione del "fatto" che riassume le doglianze del ricorrente si articola dalle ultime tre righe della pagina 1 sino alla pagina 13 senza fornire alcuna precisazione o spiegazione, pur sommaria, delle ragioni e del contenuto della controversia originariamente insorta tra la s.a.s. e la ditta per i fatti di cui è causa. 

L'esigenza di esposizione sommaria dei fatti prevista dal codice in relazione al ricorso per Cassazione (a pena di inammissibilità), non risponde ad un'esigenza di mero formalismo ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, affinché i giudici possano bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. 

Un'esposizione dei fatti in causa che dovrà essere chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dalla quale dovranno risultare chiaramente le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. 

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. 

Questi principi non vengono soddisfatti dal ricorso in oggetto, che anzi risulta essere privo di completezza, senza neppure la trascrizione di numerosi documenti necessari al giudizio. 

Pertanto, gli Ermellini non possono far altro che dichiarare inammissibile il ricorso.

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