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Data: 01/10/2015 18:10:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Non sussistono i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel caso in cui un soggetto abbia affittato ad una prostituta un immobile a prezzi di mercato. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39181/2015, depositata il 28 settembre scorso (qui sotto allegata), assolvendo un uomo accusato sia in primo che in secondo grado dei reati suddetti (con confisca dei beni) per aver locato appartamenti di sua proprietà ad alcune donne esercenti l'attività di meretricio. Per la Suprema Corte, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito non sono corrette e dal Palazzaccio hanno colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti della materia. Come noto, l'art. 3 della l. n. 75/1958 (c.d. legge Merlin) punisce chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, equiparando il favoreggiamento allo sfruttamento, intendendo per il primo quell'attività tesa a facilitare o comunque ad aiutare, apportando un contributo determinante, l'esercizio della prostituzione, con condotte caratterizzate da un rapporto di causalità, mentre per il secondo l'approfittarsi dei proventi ottenuti da detta attività, con la consapevolezza che gli stessi provengano dall'esercizio della prostituzione. Orbene, nel caso di specie, non può certo ritenersi configurabile, ha affermato la Corte, “il reato di favoreggiamento del meretricio per il solo fatto che vi sia la concessione di un immobile ad una prostituta. Detta condotta, infatti, non fornisce un ausilio alla prostituta in quanto tale, bensì come persona”. Se è vero infatti che indirettamente, in tal modo, la prostituzione viene agevolata, questo modo indiretto “non può reggere il nesso di causalità penalmente rilevante tra la condotta dell'agente e l'evento di ausilio alla prostituzione (infatti, l'evento non è costituito dal meretricio, bensì dalla sua agevolazione)”. Ai fini della configurazione del reato, dunque, nonostante si tratti di un delitto a forma libera eccellenza “è assolutamente necessaria l'individuazione di un rapporto causa-effetto tra l'azione dell'imputato e l'evento del favoreggiamento della prostituzione, che nel caso di specie non sussiste: la prostituta, anche in assenza della locazione di quegli appartamenti, avrebbe comunque esercitato la sua attività”. Quanto al delitto di sfruttamento, hanno evidenziato gli Ermellini, l'aver locato gli immobili al prezzo di mercato non può integrare una condotta penalmente rilevante, la quale potrebbe sussistere soltanto allorquando sia presente “la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui”. E questa sproporzione ed esagerazione non risultano dimostrate in alcun modo nella fattispecie, per cui la sentenza va necessariamente annullata e la parola passa al giudice del rinvio.
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