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Data: 01/10/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la sentenza n. 3699/2015 della C.T.R. Lombardia, nonostante il "freno" giunto dalla Cassazione nei giorni scorsi con la pronuncia n. 18448/2015 (leggi "Nullità ed inesistenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle di Equitalia firmate da falsi dirigenti") continuano le pronunce dei giudici tributari sui falsi dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in sostanza, di quei dirigenti dichiarati illegittimi dalla pronuncia numero 37/2015 della Corte Costituzionale, in quanto incaricati delle funzioni dirigenziali senza passare per il necessario concorso pubblico. Anche per la Commissione lombarda, come per le altre che hanno affrontato la questione, gli atti impositivi sottoscritti da tali soggetti, questa volta definiti "usurpatori di funzioni pubbliche", non possono che essere considerati affetti da nullità assoluta. Nel caso di specie, ad essere impugnato era un accertamento ai fini Irpef sottoscritto da un dirigente decaduto. Il nome di quest'ultimo era in un primo momento sparito dalla pagina web del fisco, il quale aveva tentato di arginare in tal modo i ricorsi, sempre più numerosi, dei contribuenti, e successivamente ricomparso insieme all'intero elenco dei falsi dirigenti interessati. Alla luce di tale circostanza, l'accertamento impugnato è indubbiamente nullo. Mancano, infatti, i poteri e le funzioni dirigenziali e decidere diversamente avrebbe significato violare i fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Per la C.T.R. Lombardia, oltretutto, la nullità degli atti è di forza tale da poter essere rilevata anche verbalmente in udienza. Ora non resta che capire cosa accadrà nei corridoi dell'Agenzia delle Entrate, dopo che è arrivata anche l'approvazione della Commissione Bilancio al d.l. n. 78/2015, emanato con il fine di tentare di risolvere la questione permettendo di conferire delle deleghe temporanee ai funzionari con almeno cinque anni di esperienza sino all'esperimento del necessario concorso pubblico. |
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