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Data: 02/10/2015 18:30:00 - Autore: A.V. Avv. Cristian Rosa - In sintesi si ripercorrono brevemente le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, istituita dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) che ha introdotto, tra gli altri, con decorrenza 11 dicembre 2014, l'art. 492 bis c.p.c. e l'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. All'art. 492 c.p.c. è stato abrogato il comma 7, il quale consentiva all'ufficiale giudiziario di rivolgere la richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di ricercare beni utilmente pignorabili.
Ora con la riforma citata questo non può più avvenire, in quanto si deve seguire il dettato dell'art. 492-bis cpc, ossia “su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la sede verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare….omissis….con l'autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri competenti, al momento l'ufficiale Giudiziario non è in grado di poter dare attuazione all'articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato, pertanto alcuni Presidenti di Tribunali, dando attuazione all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. autorizzano il creditore a fare richiesta ai gestori delle banche dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere le informazioni nelle stesse contenute.
Successivamente, per ovviare alla mancanza dell'emanazione, da parte delle autorità preposte, dei decreti attuativi richiamati dall'art. 492-bis c.p.c., con il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art 155-quinquies, disp. att. c.p.c., si legge: “la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'art. 492-bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati".
Pertanto stante quanto disposto dal Decreto Legge n. 83/2015, i gestori di banche dati di cui all'art. 492-bis cpc, non possono più esimersi dal fornire i dati in loro possesso in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte delle autorità preposte.
Infatti dopo innumerevoli richieste di accesso rigettate, l'Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo. Con provvedimento del 23/09/2015, l'Agenzia delle Entrate di Arezzo ha concesso l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, come da allegato.
Un piccolo ma significativo passo verso la piena attuazione della riforma ex art. 492-bis c.p.c. Avv. Cristian Rosa (del Foro di Arezzo)Via XX Settembre n. 112 52037 Sansepolcro (AR) Tel e Fax 0575 734831 E-mail: rosa42@virgilio.it |
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