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Data: 02/10/2015 16:35:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Paga un contributo unificato doppio il ricorrente la cui impugnazione sia stata integralmente rigettata. Per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, va infatti applicato l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, entrato in vigore a seguito della legge di Stabilitā per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). La Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ne ha fatto applicazione nella sentenza n. 19432/2015 (qui sotto allegata), riassoggettando il ricorso proposto da una societā, destinataria di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'avviso era stato rideterminato il maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG E IRAP per l'anno 2002 e la s.p.a. ricorreva alla Commissione della regione Lombardia che accoglieva parzialmente il ricorso riconfermando tuttavia in larga parte, e con poche eccezioni, quanto stabilito in prime cure sulla legittimitā dell'avviso di accertamento. La societā ricorre dunque dinnanzi alla Suprema Corte con numerose doglianze che gli Ermellini valutano totalmente inammissibili, decidendo per il rigetto integrale del ricorso e alla condanna della s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitā. I giudici ritengono poi che ricorrano i presupposti per applicare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tale provvedimento scaturisce dall'art. 13, comma 1 quater, introdotto nel d.P.R. 115/2002 dalla legge 228/2012, il quale stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, č respinta integralmente o č dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta č tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. In questi termini ha ritenuto di agire la Cassazione.
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