Data: 02/10/2015 16:35:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Paga un contributo unificato doppio il ricorrente la cui impugnazione sia stata integralmente rigettata. 
Per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, va infatti applicato l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, entrato in vigore a seguito della legge di Stabilit� per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). 

La Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ne ha fatto applicazione nella sentenza n. 19432/2015 (qui sotto allegata), riassoggettando il ricorso proposto da una societ�, destinataria di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito dell'avviso era stato rideterminato il maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG E IRAP per l'anno 2002 e la s.p.a. ricorreva alla Commissione della regione Lombardia che accoglieva parzialmente il ricorso riconfermando tuttavia in larga parte, e con poche eccezioni, quanto stabilito in prime cure sulla legittimit� dell'avviso di accertamento. 

La societ� ricorre dunque dinnanzi alla Suprema Corte con numerose doglianze che gli Ermellini valutano totalmente inammissibili, decidendo per il rigetto integrale del ricorso e alla condanna della s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimit�. 
I giudici ritengono poi che ricorrano i presupposti per applicare l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Tale provvedimento scaturisce dall'art. 13, comma 1 quater, introdotto nel d.P.R. 115/2002 dalla legge 228/2012, il quale stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, � respinta integralmente o � dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta � tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. 
In questi termini ha ritenuto di agire la Cassazione. 

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