Data: 04/10/2015 08:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono adottabili, poich� considerati "abbandonati", i minori i cui genitori, prima detenuti, una volta scarcerati siano espatriati senza lasciare alcun contatto, affidando i bambini ad una parente che non ha prestato loro le dovute cure e attenzioni.

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, considerata l'ambiente pi� adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltosa e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorch� i genitori ed i parenti pi� stretti non siano in grado di prestare in via non transitoria, le cure necessarie, n� di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. In tali situazioni, la rescissione del legame familiare appare l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un pi� grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilit� affettiva. 

Lo precisa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 19735/2015 (qui sotto allegata), sul ricorso presentato da due genitori che contestano il provvedimento di dichiarazione dello stato di adottabilit� dei loro figli ed il collocamento degli stessi in casa famiglia. 

Nonostante la tenera et�, i minori venivano rinvenuti dalla Polizia Municipale durante un sopralluogo, da soli nei giardini pubblici. Il camper in cui vivevano con la nonna, era inadeguato per la loro sistemazione abitativa, e i piccoli mostravano gravi carenze igieniche ed assenza di scolarizzazione. 
I genitori, detenuti e poi scarcerati, si erano trasferiti in Francia senza lasciare alcun recapito e disinteressandosi completamente ai bambini, affidati alla nonna, fino alla sentenza di primo grado, imputando ad altri la propria irreperibilit� e dichiarando di voler tenere con loro i minori ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi. 

Gli Ermellini concordano con i giudici di merito e precisano che la situazione nella quale versano i minori non pu� essere esclusa in virt� dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggetto
Questo non vale sempre, poich� l'impossibilit� di prestare al minore le cure necessarie a causa delle detenzione non � di per se sufficiente a giustificare l'affermazione dello stato di abbandono che deve essere accertato sulla base di criteri rigorosi. 
Si deve aver riguardo alla sensibilit� eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze affettive e materiali del figlio, dell'apporto fornito da altri parenti, dell'aver affidato i bambini a persone in grado di prendersi cura di lui preoccupandosi che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, seguendone la crescita e l'educazione. 

Nella specie un siffatto atteggiamento non � stato rinvenuto, poich� i genitori si erano disinteressati dei figli completamente, anche in epoca anteriore e successiva alla detenzione, affidandoli alla madre dell'uomo per trasferirsi in Francia senza neppure lasciare un recapito per i casi di emergenza e senza richiedere notizie dei bambini neppure a seguito della scarcerazione e fino alla dichiarazione dello stato di adattabilit�. 

La gravit� delle condizioni pscofisiche ed ambientali dei minori, affidati ad una parente con la quale non avevano familiarit�, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l'aspetto igienito-sanitario e non avviati neppure alla frequentazione scolastica, testimonia i presupposti per la pronuncia di abbandono ed adattabilit�. 

Il ricorso va pertanto rigettato.

Tutte le notizie