Data: 05/10/2015 22:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nonostante la situazione lavorativa "precaria" e saltuaria, � confermata la condanna a tre mesi di reclusione ed euro 260,00 di multa per il padre che si sottrae all'obbligo di versamento  dell'assegno di mantenimento

I giudici della Corte di Cassazione, VI sez. penale, hanno cos� deciso nella sentenza n. 39851/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso di un uomo che aveva omesso di versare l'assegno di mantenimento (dell'importo di euro seicento mensili) nei confronti di moglie e figli nell'intero arco temporale ricompreso fra l'agosto 2008 e l'aprile 2009, salvo un parziale adempimento per la somma di euro 640,00.

Il ricorrente precisa di non aver avuto alcuna volont� di sottrarsi all'obbligo di versamento del mantenimento, per non ha potuto provvedervi per oggettiva impossibilit� considerando la precariet� delle sue condizioni di lavoro e della indisponibilit� di un reddito costante nel tempo. 
In aggiunta l'uomo afferma di aver comunque provveduto all'acquisto di generi di prima necessit� e di un mezzo di trasporto per consentire gli spostamenti dei propri figli. 

Per gli Ermellini il ricorso � tuttavia inammissibile, poich� teso ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali gi� svolte nei precedenti gradi di giudizio.  
La Suprema Corte ritiene puntuale la ricostruzione svolta in merito, poich� esattamente i giudici hanno posto in rilievo il dato oggettivo che l'imputatobench� svolgesse attivit� lavorativa, sia pure in modo saltuario, ha fatto mancare con la sua condotta i mezzi di sussistenza alla coniuge ed ai tre figli minorenni, non essendo la persona offesa in grado di provvedere alle molteplici esigenze di un nucleo familiare composto di quattro unit�. 

Alla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, dunque, deve ritenersi che l'impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame ove si consideri che, in caso di mancato pagamento di quell'assegno, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto e che l'incapacit� economica dell'obbligato, intesa come impossibilit� di far fronte agli adempimenti fissati insede civile, deve essere assoluta, integrando una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilit� di introiti. 

Nel caso in esame, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, s� da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili. 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, d'altronde, incombe sull'interessato l'onere (nel caso in esame non soddisfatto) di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilit� di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonee dovendosi ritenere, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficolt�. 

Il ricorso � inammissibile e il ricorrente � tenuto anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende


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