Data: 04/10/2015 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Un'amministrazione pubblica di uno Stato membro non pu� trasmettere ad altra amministrazione pubblica, ai fini di trattamento, dati personali senza che le persone interessate siano state informate, n� di tale trasmissione n� del successivo trattamento.

L'obbligo di informativa deriva dall'art. 12 della direttiva 95/46/CE (valida in tutta Europa) che precisa la condizione del trattamento leale dei dati personali, pertanto una pubblica amministrazione � tenuta ad informare le persone interessate della trasmissione di tali dati ad altra amministrazione pubblica che li tratter� in qualit� di destinataria.
Una legge interna non pu� dispensare il responsabile del trattamento dall'obbligo di informare le persone, presso le quali raccoglie i dati di reddito, dei destinatari dei medesimi dati.

Lo ha previsto la Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-201/14 (qui sotto allegata), su una vicenda originata in Romania, dove l'amministrazione tributaria di Bucarest provvedeva a trasmettere alla CNAS (Cassa nazionale Malattia) dati relativi ai redditi dichiarati dai ricorrenti, sulla base dei quali l'amministrazione richiedeva il pagamento di contributi per l'assicurazione malattia arretrati. 

I ricorrenti lamentano che i dati sarebbero stati trasmessi e utilizzati in base ad un semplice protocollo interno, per finalit� diverse da quelle per cui erano stati inizialmente comunicati e senza il consenso espresso degli interessati e/o la loro preventiva informazione. 
Per rispettare l'obbligo di trattamento leale dei dati, l'amministrazione pubblica avrebbe, invece, dovuto procedere ad adeguata comunicazione. 

La Corte si � pronunciata con altra sentenza circa l'interpretazione della direttiva 95/46/CE, ossia nel provvedimento C-230/14 (qui sotto allegata).  
Si tratta di vicenda riguardante una societ� con sede in Slovacchia, gestore di un sito Internet di annunci pubblicitari riguardanti beni situati in Ungheria che, nell'ambito di tale attivit�, trattava i dati personali degli inserzionisti.
Molti di essi, al termine del periodo gratuito, richiedevano via e-mail la cancellazione dei propri annunci e dei propri dati personali a cui la societ� non ottemperava, fatturando invece i servizi forniti. A fronte del mancato mancamento di fatture, la societ� richiedeva il recupero dei crediti trasmettendo i dati personali degli inserzionisti coinvolti ad apposite agenzia. 

Si disquisisce del diritto nazionale applicabile al trattamento dei dati poich� la societ�, condannata in Ungheria, riteneva non applicabile il diritto di questo Stato, avendo altrove la sede o lo stabilimento. 
Per i giudici, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva da interpretare (garantire una tutela efficace e completa del diritto alla vita privata e evitare che le disposizioni vengano eluse), pu� esser sufficiente a costituire un'organizzazione stabile anche un solo rappresentante presente nello Stato, se costui opera con un grado di stabilit� sufficiente e con l'ausilio dei mezzi necessari per la fornitura dei servizi concreti di cui trattasi nello Stato membro in questione. 

Inoltre, la nozione di "stabilimento", ai sensi della direttiva 95/46, si estende a qualsiasi attivit� reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un'organizzazione stabile. 
Si evince in particolare, dalle precisazioni fornite dall'autorit� ungherese di controllo, che la societ� ricorrente  ha un rappresentante in Ungheria, il quale figura nel registro slovacco delle societ� a un indirizzo situato in Ungheria e il quale ha cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei
crediti insoluti. 


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