Data: 16/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per approvare le delibere devono essere calcolate con riferimento a tutti i condomini, anche a quelli che si trovano in conflitto di interessi con il condominio.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1201/2002, affermando che in materia condominiale non č possibile il richiamare per analogia il dettato dell'art. 2373 c.c. che, per le societā di capitali, impone l'astensione del socio che si trova in conflitto di interessi con la societā.
La ratio della disciplina dei due istituti č infatti diversa: nelle societā di capitali assumono rilevanza tanto lo scopo-fėne, configurato dalla ripartizione degli utili a beneficio dei soci, quanto lo scopo-mezzo, consistente nell'esercizio delle attivitā economiche dirette alla produzione dei profitti.
Nel condominio, invece, non esiste un fine gestorio autonomo: la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni non mira a conseguire uno scopo proprio del gruppo e diverso da quello dei singoli partecipanti.
Ciō significa che la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni č strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in proprietā solitaria.
Ne consegue che, avuto riguardo alla configurazione tipica dell'istituto, preordinata a tutela dei diritti soggettivi dei singoli partecipanti sulle parti comuni e in considerazione della preminente importanza delle unitā immobiliari in proprietā solitaria, rispetto al godimento delle quali la gestione delle parti comuni ha carattere strumentale - le maggioranze occorrenti per la validitā delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno.

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