Data: 16/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per approvare le delibere devono essere calcolate con riferimento a tutti i condomini, anche a quelli che si trovano in conflitto di interessi con il condominio.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1201/2002, affermando che in materia condominiale non � possibile il richiamare per analogia il dettato dell'art. 2373 c.c. che, per le societ� di capitali, impone l'astensione del socio che si trova in conflitto di interessi con la societ�.
La ratio della disciplina dei due istituti � infatti diversa: nelle societ� di capitali assumono rilevanza tanto lo scopo-f�ne, configurato dalla ripartizione degli utili a beneficio dei soci, quanto lo scopo-mezzo, consistente nell'esercizio delle attivit� economiche dirette alla produzione dei profitti.
Nel condominio, invece, non esiste un fine gestorio autonomo: la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni non mira a conseguire uno scopo proprio del gruppo e diverso da quello dei singoli partecipanti.
Ci� significa che la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni � strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in propriet� solitaria.
Ne consegue che, avuto riguardo alla configurazione tipica dell'istituto, preordinata a tutela dei diritti soggettivi dei singoli partecipanti sulle parti comuni e in considerazione della preminente importanza delle unit� immobiliari in propriet� solitaria, rispetto al godimento delle quali la gestione delle parti comuni ha carattere strumentale - le maggioranze occorrenti per la validit� delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno.

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