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Data: 09/10/2015 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Non lede il diritto di difesa l'ordinanza scritta con una grafia poco leggibile se il suo contenuto può essere compreso dall'interessato con un minimo sforzo. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 40281/2015 depositata il 7 ottobre scorso (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo cui veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per illeciti in materia edilizia (art. 44 del d.p.r. n. 380/2001), per inadempimento della condizione cui era sottoposta la sospensione stessa. L'uomo non ci stava e ricorreva quindi per Cassazione, lamentando la violazione del proprio diritto di difesa essendo l'ordinanza impugnata redatta a mano con una grafia illeggibile. A conforto delle proprie doglianze richiamava un orientamento delle Sezioni Unite che avevano statuito la nullità delle sentenze scritte con grafia illeggibile o leggibile con grande difficoltà, per sostanziale mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p. e per violazione del diritto di difesa (Cass., SS.UU., n. 42363/2006). Ma la terza sezione penale ritiene il ricorso manifestamente infondato, rilevando come, nel caso in esame, “pur essendo la grafia del giudicante di non immediata comprensione – fosse - comunque possibile, con la dovuta attenzione, e con un minimo sforzo comprendere il contenuto del testo dell'ordinanza impugnata”. Per di più, hanno aggiunto gli Ermellini, il decreto di fissazione dell'udienza conteneva tutte le indicazioni necessarie, corrispondenti a quelle riportate nel provvedimento impugnato (ossia l'oggetto della procedura e il provvedimento di richiesta del pm che chiariva puntualmente e con testo digitale le ragioni sottese alla revoca del beneficio). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, giacché, ha precisato la S.C. “per originare una nullità a regime intermedio in quanto lesiva del diritto di difesa, l'indecifrabilità grafica della sentenza deve dare luogo ad una difficoltà di lettura non agevolmente superabile”, evenienza non registrabile nel caso di specie. E in tal senso, ha colto l'occasione di sottolineare la Corte, è da intendersi anche la decisione richiamata dallo stesso ricorrente, la quale ha ritenuto che l'indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità di ordine generale solo allorquando “non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile”.
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