Data: 10/10/2015 14:18:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Tra le diverse e per certi versi eclatanti novità apportate dal testo di legge sulla concorrenza (in allegato), di recentissima approvazione alla Camera e incardinato ora tra i lavori del Senato, (leggi: "Ddl concorrenza: sì della Camera, ora la parola passa al Senato") ce n'è una che è passata un po' in sordina per lasciare spazio all'eco mediatica suscitata dalle variazioni e dalle conseguenti polemiche riguardanti in primis, avvocati e notai, ma anche farmacisti e carrozzieri.

La novità di cui si tratta concerne la modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni che disciplinano il risarcimento del danno non patrimoniale per le micro e macrolesioni causate da incidenti stradali (della quale il nostro quotidiano ha già accennato in questo articolo: “Tabelle di legge e ddl concorrenza: quale futuro per il risarcimento del danno non patrimoniale?”).

Una modifica molto rilevante considerato che entrambi i testi vengono riscritti all'insegna della necessità dell'emanazione, da parte del Governo, di “tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni”, che garantiscano da un lato, il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e, dall'altro, la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

Frutto di questo bilanciamento è la rivisitazione della liquidazione del danno biologico e morale sia con riferimento alle lesioni di lieve entità che a quelle più gravi, fatte salve ovviamente le modifiche che potranno essere apportate in corso d'opera a Palazzo Madama prima di pervenire all'approvazione definitiva del testo.

Ecco le novità principali:

Le tabelle uniche nazionali

Il ddl, nel testo licenziato dalla Camera, ribadisce la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che forniscano parametri univoci per il risarcimento del danno biologico sia relativamente alle micro che alle macrolesioni, tenendo conto “dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Con riferimento ad entrambe le tipologie di lesioni, l'importo complessivamente riconosciuto sarà “esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.

Quanto alla tabella delle macrolesioni, la stessa provvederà ad aumentare, in via percentuale e progressiva per punto, la quota corrispondente al danno biologico, al fine di lasciare spazio anche alla componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica. E proprio a causa di tale valorizzazione (relativa al risarcimento del danno morale), verrà diminuita la personalizzazione del risarcimento affidata alla discrezionalità del giudice dal 40% al 30% e limitatamente al solo danno biologico.

Quanto alle microlesioni invece, viene ribadito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità potrà essere risarcito solo “a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo”, escludendo quindi le diagnosi di tipo visivo, fatta eccezione per quelle oggettivamente riscontrabili senza strumentazione, come le cicatrici.

Il nuovo art. 138 del Codice delle Assicurazioni

L'art. 8 del ddl concorrenza sostituisce integralmente il testo attuale dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni private (dlgs n. 209/2005), modificandolo in più punti.

In particolare, al comma 1 viene inserito il termine di 120 giorni (dalla data di entrata in vigore della disposizione) entro il quale con apposito decreto del presidente della repubblica occorrerà predisporre (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della sa- lute, con il Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali e con il Ministro della giustizia) una “specifica tabella unica” valida a livello nazionale al fine di garantire il doppio obiettivo sopraesposto: ossia il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

La tabella riguarderà sempre le “menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti” e il “valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”.

Viene ribadita la definizione del danno biologico che agli effetti della tabella è inteso quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre redditoe i criteri per stabilire i valori economici, fondati sul “sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità”, con punti in funzione crescente della percentualità di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e decrescente in funzione dell'età del soggetto.

L'attuale lettera e) della disposizione viene rinominata in lettera f) e il nuovo contenuto della e) sarà il seguente: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.

Il nuovo comma 3 dell'art. 138 Cda fissa, inoltre, il limite massimo entro il quale l'ammontare del danno, calcolato secondo la tabella unica nazionale, potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, riducendo di fatto la personalizzazione discrezionale del danno da parte del giudicante fino al 30%.

Viene stabilito al nuovo comma 4 che “l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.

Quanto al regime di operatività, come previsto dall'art. 8 del ddl concorrenza, le nuove disposizioni “si applicheranno ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

Il nuovo art. 139 del Codice delle Assicurazioni

Anche l'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 subisce un integrale restyling ad opera dell'art. 8 del ddl concorrenza.

A venire in rilievo nel nuovo testo è innanzitutto l'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità (ossia ai postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) che viene fissato al primo punto nella cifra di euro 795,91 euro (in luogo dei 674,78 del testo attualmente vigente).

Rimane invariato invece l'importo giornaliero di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 39,37 euro per ogni giorno, e la misura della liquidazione, per l'inabilità temporanea inferiore al 100% in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Si ribadisce la definizione di danno biologico di lieve entità, inteso quale “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” e si introduce al comma 2, la rilevante modifica che, in ogni caso, le lesioni di lieve entità potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente, laddove siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, soltanto per quelle oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, quali le cicatrici.

Quanto alla personalizzazione del danno da parte del giudice, da effettuarecon equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” viene ribadito il limite dell'incremento fino al 20% (il precedente testo recitava “in misura non superiore ad un quinto”) e viene sottolineato che “l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.


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