Data: 12/10/2015 22:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Una delle novit� pi� eclatanti della riforma del processo penale, approvata di recente dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (leggi: �Processo penale: ecco cosa cambia con la riforma�), � il via libera alla �giustizia riparatoria� per i reati a querela.

Se da un lato, infatti, la riforma introdurr� un aggravio di pene per i reati di voto di scambio, furto e rapina, e trasformer� il regime procedurale di alcuni delitti (come la violenza privata), dall'altro preveder� l'estinzione di diversi reati a seguito della condotta riparatoria da parte del soggetto agente.

Salutata come �un significativo passo avanti� verso una concezione pi� moderna del diritto penale, in linea con gli altri paesi europei, all'indomani dell'approvazione dalla stessa relatrice della riforma Donatella Ferranti, la previsione trover� la sua disciplina nel nuovo art. 162-ter del codice penale, concernente l'estinzione del reato per condotte riparatorie.

La norma prevede che, per alcuni reati persegubili a querela, il giudice potr� dichiarare estinto il reato se l'imputato ha riparato �interamente� il danno, con le restituzioni o il risarcimento eliminando le conseguenze dannose o pericolose del delitto.

La misura riguarda i reati minori e di scarso allarme sociale e mira ad un effetto deflattivo tutelando al contempo le persone offese (che dovranno essere obbligatoriamente sentite dal giudice prima dell'eventuale pronuncia) le quali potranno ottenere �soddisfazione� senza dover attendere i tempi lunghi del processo.

La previsione stabilisce i limiti entro i quali dovr� realizzarsi la riparazione per dar luogo all'estinzione: ovvero �nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale�.

L'estinzione pu� essere anche decisa dal giudice, in assenza di accettazione da parte della persona offesa, laddove venga riconosciuta la congruit� della somma offerta a titolo di risarcimento, successivamente al deposito della stessa.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.


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