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Data: 12/10/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 710 del codice di procedura civile prevede la possibilità per le parti di chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole a seguito di separazione con le forme del procedimento in camera di consiglio, stabilendo che in tal caso il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori, anche delegando a tal fine uno dei suoi componenti, e può adottare provvedimenti provvisori, modificabili nel loro contenuto nel corso del procedimento. Proprio su tale forma di tutela si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 5 ottobre scorso, negando la possibilità di ricorrervi per modificare un accordo relativo al trasferimento di immobili tra gli ex coniugi. Nel dettaglio, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice milanese la moglie si mostrava disposta a rinunciare al credito vantato nei confronti del marito, il quale si impegnava a cederle la quota di un cespite di sua proprietà. È evidente che tale ipotesi riguarda elementi non essenziali all'accordo di separazione, che integrano contratti atipici e hanno fini esclusivamente privatistici. Essa, in sostanza, è espressione dell'autonomia contrattuale e persegue interessi meritevoli di tutela sulla base della disciplina generale dei contratti, ma non può essere in alcun modo ricondotta alle convenzioni di famiglia, come ad esempio quelle inerenti la responsabilità genitoriale o la cessazione del dovere di convivenza. Con la conseguenza che il rimedio di cui all'articolo 710 c.p.c. non può esservi esteso. |
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