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Data: 12/10/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() Proprio su tale forma di tutela si � recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 5 ottobre scorso, negando la possibilit� di ricorrervi per modificare un accordo relativo al trasferimento di immobili tra gli ex coniugi. Nel dettaglio, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice milanese la moglie si mostrava disposta a rinunciare al credito vantato nei confronti del marito, il quale si impegnava a cederle la quota di un cespite di sua propriet�. � evidente che tale ipotesi riguarda elementi non essenziali all'accordo di separazione, che integrano contratti atipici e hanno fini esclusivamente privatistici. Essa, in sostanza, � espressione dell'autonomia contrattuale e persegue interessi meritevoli di tutela sulla base della disciplina generale dei contratti, ma non pu� essere in alcun modo ricondotta alle convenzioni di famiglia, come ad esempio quelle inerenti la responsabilit� genitoriale o la cessazione del dovere di convivenza. Con la conseguenza che il rimedio di cui all'articolo 710 c.p.c. non pu� esservi esteso. |
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