Data: 12/10/2015 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � L'articolo 710 del codice di procedura civile prevede la possibilit� per le parti di chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole a seguito di separazione con le forme del procedimento in camera di consiglio, stabilendo che in tal caso il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori, anche delegando a tal fine uno dei suoi componenti, e pu� adottare provvedimenti provvisori, modificabili nel loro contenuto nel corso del procedimento.

Proprio su tale forma di tutela si � recentemente pronunciato il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 5 ottobre scorso, negando la possibilit� di ricorrervi per modificare un accordo relativo al trasferimento di immobili tra gli ex coniugi.

Nel dettaglio, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice milanese la moglie si mostrava disposta a rinunciare al credito vantato nei confronti del marito, il quale si impegnava a cederle la quota di un cespite di sua propriet�.

� evidente che tale ipotesi riguarda elementi non essenziali all'accordo di separazione, che integrano contratti atipici e hanno fini esclusivamente privatistici.

Essa, in sostanza, � espressione dell'autonomia contrattuale e persegue interessi meritevoli di tutela sulla base della disciplina generale dei contratti, ma non pu� essere in alcun modo ricondotta alle convenzioni di famiglia, come ad esempio quelle inerenti la responsabilit� genitoriale o la cessazione del dovere di convivenza.

Con la conseguenza che il rimedio di cui all'articolo 710 c.p.c. non pu� esservi esteso.


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