Data: 12/10/2015 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Va escluso l'abbandono del tetto coniugale se marito e moglie abitano in due piani diversi dello stesso immobile, vivendo, in sostanza, tacitamente, separati in casa. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 20469/2015 depositata oggi (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo che impugnava la decisione della Corte d'appello di Roma per aver accolto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'istanza della moglie, riconoscendo alla stessa un contributo di mantenimento pari a 700 euro al mese.

L'uomo ricorreva per cassazione, lamentando la mancata considerazione da parte della Corte d'appello dell'abbandono da parte della moglie della casa coniugale, visto che la stessa dopo aver trascorso un periodo all'estero presso il fratello era andata a vivere nell'altro piano del villino adibito a dimora familiare.

Ma gli Ermellini rispondono picche e danno ragione alla corte di merito che non ha fatto altro che applicare la regula iuris secondo la quale “in tema di doveri matrimoniali integra l'abbandono del tetto coniugale il comportamento di uno dei due coniugi che esprima la volontà di porre fine alla convivenza e di non fare ritorno nel luogo della residenza coniugale”.

Nel caso di specie, invece, non solo la donna era tornata dopo il breve periodo all'estero ma aveva ripreso ad abitare nella casa coniugale, seppur in una parte diversa della stessa, costituita da “due immobili autonomi, indipendenti e separati”, in verticale, che però doveva considerarsi catastalmente un unicum.

Situazione, peraltro, allegata dallo stesso ricorrente, che, a detta della Cassazione, non ha fatto altro che confermare, in tal modo, la “volontà, tacita, dei coniugi di mantenere una doppia allocazione dello stesso, abilitando ciascuno di essi a vivere in altro settore (sia pure separato) dell'unico immobile, anche grazie alla relativa autonomia di vita domestica, senza così porre in essere il comportamento censurato” giacchè ad essersi verificata è “una separazione di fatto prima ancora che di diritto, tra i due litiganti”.

Per cui, il ricorso è rigettato.


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