Data: 18/10/2015 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Giro di vite sugli indennizzi per i processi lumaca. Sia dal punto di vista quantitativo, con risarcimenti ribassati max a 800 euro, per ogni anno di ritardo (contro gli attuali 1.500 euro), sia dal punto di vista del diritto al risarcimento per la durata irragionevole dei processi che sar� dovuto soltanto se la parte si attiva per evitare la lentezza della giustizia. A mettere mano alla legge Pinto, col fine di alleggerire il carico sempre pi� crescente degli indennizzi per i ritardi della giustizia a danno delle casse dello Stato, � la legge di Stabilit� 2016 con un sistema che pu� definirsi a �tutela crescente�.

Sotto il profilo delle �chance� di risarcimento, viene introdotto l'obbligo di sollecitare i tribunali con �rimedi preventivi� che, ex nuovo art. 1-bis della l. n. 89/2001, diventano la conditio sine qua non per avere diritto all'equa riparazione.

Secondo il nuovo art. 1-ter, costituiranno rimedi preventivi, nei processi civili, �l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile�; la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario entro l'udienza di trattazione (e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis); nonch�, nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, la proposizione di �istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis�.

Altrettanti rimedi sono previsti nei processi penali (cfr. deposito ad opera dell'imputato e delle altri parti di �istanza di accelerazione), nei processi contabili (anche di natura pensionistica) davanti alla Corte dei conti e nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. presentazione di apposita istanza di accelerazione entro i termini previsti) e infine nei giudizi amministrativi (cfr. presentazione dell'istanza di prelievo ex art. 71 comma 2 del codice del processo amministrativo entro precisi termini).

Per chi non avr� esperito i rimedi preventivi indicati nell'art. 1-ter la domanda di equa riparazione sar� considerata inammissibile. Analogamente, non sar� riconosciuto alcun indennizzo, quando ad esempio, le parti hanno agito o resistito in giudizio consapevoli dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda, anche se non si tratta di lite temeraria, ovvero quando il giudice disponga d'ufficio il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione e nei casi di abuso dei poteri processuali che determini un'ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Si presumer�, invece, insussistente qualsiasi pregiudizio (salvo prova contraria) di fronte: alla prescrizione del reato, alla contumacia della parte, all'estinzione del processo per rinuncia o attivit� delle parti, all'irrisoriet� della pretesa o del valore della causa, ecc.

Quanto all'entit� del risarcimento, si prevede invece che il giudice possa liquidare, di regola, �una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo�.

La somma liquidata, si legge nella bozza, potr� essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo. Analogamente, il risarcimento potr� essere diminuito del 20% laddove le parti del processo siano superiori a 10 e del 40% quando siano pi� di 50, mentre nell'ipotesi di riunione dei giudizi che coinvolgono la stessa parte, l'indennizzo � riconosciuto una sola volta, e incrementato fino al 20% se la riunione � disposta su istanza di parte. Ma non solo. Prevista anche la riduzione fino a un terzo dell'indennizzo, �in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce�.

Affinch� i descritti �ostacoli� che rendono pi� erta la strada per ottenere il ristoro per i danni dovuti alle lungaggini processuali diventino realt�, occorrer� comunque attendere la conclusione dell'iter della legge di stabilit�.


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