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Data: 21/10/2015 18:00:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli - Con riferimento all'accettazione dell'eredità, è prevista la trascrizione non solo della dichiarazione del chiamato o degli atti che valgano ad accettazione tacita, ma anche della sola sentenza di accertamento senza alcuna previsione sulla domanda giudiziale. A stabilirlo è il Tribunale di Trapani (sezione civile, sentenza n. 241/2012) rigettando il reclamo proposto dal
resistente e dal pubblico ministero avverso la trascrizione con
riserva della domanda giudiziale di accettazione dell'eredità avanti il
Conservatore del Registro Immobiliare. Il giudice siciliano ha affermato, infatti, che l'accettazione può
essere trascritta sotto forma di dichiarazione del chiamato
all'eredità o altrimenti di sentenza di accertamento non essendo
previsto nulla nel codice civile sulla possibilità di trascrivere la
domanda giudiziale di accettazione dell'eredità.
Ciò perché nell'art. 2648 c.c., è contenuto il principio di tipicità degli
atti soggetti a trascrizione, che come tale, è immanente alla stessa
funzione pubblicitaria dell'atto e non ammette incertezze giuridiche. Di conseguenza, poiché il creditore ha trascritto la domanda
giudiziale di pignoramento dei beni prima della domanda di
accertamento dell'accettazione di eredità, “la continuità delle
trascrizioni è garantita non dalla trascrizione della domanda
giudiziale ma dalla sentenza che accerti l'accettazione di
eredità del de cuius da parte degli esecutati”. Ciò perché per legge l'accettazione dell'eredità retroagisce già al
momento della morte del de cuius. Antonino Miceli - Tel. 348 7030304 |
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