|
Data: 20/10/2015 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'ospedale è tenuto ad adempiere la propria prestazione, oggetto del contratto c.d. di spedialità, con la massima diligenza e prudenza, rispettando la normativa prevista in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni d'emergenza. Tuttavia, il nosocomio è tenuto, in concreto e per il tramite dei suoi operatori, ad attuare condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente e in rapporto alle precarie disponibilità di mezzi e risorse, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l'impossibilità di salvataggio del leso. Se non viene adempiuta quest'ultima condizione, la struttura è responsabile contrattualmente del decesso del paziente nonostante costui sia arrivato in condizioni disperate e siano stati rispettate le istruzioni previste dalla normativa vigente. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 21080/2015 (qui sott oallegata) rigettando il ricorso di un'Azienda Sanitaria Provinciale contro la decisione della Corte d'Appello di Messina. L'Azienda veniva condannata a risarcire una donna, in proprio e quale madre di un minore, per il danno patito a seguito del decesso del marito seguito ad un gravissimo infortunio sul lavoro e durante il suo successivo ricovero nell'ospedale di Patti. Il nosocomio sostiene di non aver posto in essere alcun inadempimento, attivandosi nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in punto di dotazioni minime della struttura ospedaliera di pronto soccorso dove l'evento si è verificato. In realtà, come rilevato dai giudici di merito, sono stati individuati tempi eccessivi e ritardi ingiustificabili nella fase intermedia tra quella di accesso al pronto soccorso e quella chirurgica, connessi dal trasferimento del paziente in altra divisone dell'ospedale, alla non tempestiva comunicazione dei dati degli esami di laboratorio e all'effettivo avvio dell'operazione chirurgica. Se ciò fosse stato evitato, la morte del paziente sarebbe potuta essere scongiurata o ritardata. Ciò che si contesta, infatti, non è la modalità con cui gli ospedali organizzano l'assistenza sanitaria di emergenza, né le regole sovente di rango legislativo che ne stabiliscono le dotazioni: il pieno rispetto della normativa vigente al riguardo, infatti, non esime da responsabilità la struttura ospedaliera se, in relazione proprio a quelle condizioni di partenza pur non ottimali, le condotte degli operatori siano valutate comunque inadeguate. Si tratta di un obbligo contrattuale derivante dal c.d. contratto di spedialità, nel quale comunque operano regole generali e sussidiarie correlate all'obbligo di diligenza e prudenza. Nel caso di specie sono correttamente individuate, quali potenziali cause dell'esito letale, il ritardo nel comunicare i decisivi dati di laboratorio e nell'effettivo avvio dell'intervento chirurgico, come pure le modalità di manipolazione del devastato bacino del paziente. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Azienda Sanitaria al pagamento delle spese del giudizio.
|
|