Data: 20/10/2015 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'ospedale � tenuto ad adempiere la propria prestazione, oggetto del contratto c.d. di spedialit�, con la massima diligenza e prudenza, rispettando la normativa prevista in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni d'emergenza. Tuttavia, il nosocomio � tenuto, in concreto e per il tramite dei suoi operatori, ad attuare condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente e in rapporto alle precarie disponibilit� di mezzi e risorse, adottando di volta in volta le determinazioni pi� idonee a scongiurare l'impossibilit� di salvataggio del leso
Se non viene adempiuta quest'ultima condizione, la struttura � responsabile contrattualmente del decesso del paziente nonostante costui sia arrivato in condizioni disperate e siano stati rispettate le istruzioni previste dalla normativa vigente. 

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 21080/2015 (qui sott oallegata) rigettando il ricorso di un'Azienda Sanitaria Provinciale contro la decisione della Corte d'Appello di Messina.
L'Azienda veniva condannata a risarcire una donna, in proprio e quale madre di un minore, per il danno patito a seguito del decesso del marito seguito ad un gravissimo infortunio sul lavoro e durante il suo successivo ricovero nell'ospedale di Patti.

Il nosocomio sostiene di non aver posto in essere alcun inadempimento, attivandosi nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in punto di dotazioni minime della struttura ospedaliera di pronto soccorso dove l'evento si � verificato.
In realt�, come rilevato dai giudici di merito, sono stati individuati tempi eccessivi e ritardi ingiustificabili nella fase intermedia tra quella di accesso al pronto soccorso e quella chirurgica, connessi dal trasferimento del paziente in altra divisone dell'ospedale, alla non tempestiva comunicazione dei dati degli esami di laboratorio e all'effettivo avvio dell'operazione chirurgica.
Se ci� fosse stato evitato, la morte del paziente sarebbe potuta essere scongiurata o ritardata.

Ci� che si contesta, infatti, non � la modalit� con cui gli ospedali organizzano l'assistenza sanitaria di emergenza, n� le regole sovente di rango legislativo che ne stabiliscono le dotazioni: il pieno rispetto della normativa vigente al riguardo, infatti, non esime da responsabilit� la struttura ospedaliera se, in relazione proprio a quelle condizioni di partenza pur non ottimali, le condotte degli operatori siano valutate comunque inadeguate.
Si tratta di un obbligo contrattuale derivante dal c.d. contratto di spedialit�, nel quale comunque operano regole generali e sussidiarie correlate all'obbligo di diligenza e prudenza.

Nel caso di specie sono correttamente individuate, quali potenziali cause dell'esito letale, il ritardo nel comunicare i decisivi dati di laboratorio e nell'effettivo avvio dell'intervento chirurgico, come pure le modalit� di manipolazione del devastato bacino del paziente. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Azienda Sanitaria al pagamento delle spese del giudizio. 

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