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Data: 21/10/2015 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è ammissibile la contestazione del "potere di firma" sollevata per la prima volta in Cassazione contro il soggetto firmatario del'atto per cui è lite. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21307/2015 (qui sotto allegata) formulata a seguito del ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate e riguardante un avviso di accertamento (di genere "sintetico), ai fini IRPEF e Addizionali per l'anno 2004, a mezzo del quale veniva rideterminato in aumento il reddito dichiarato per il periodo indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva dell'uomo. Nonostante la vicenda culmini in Cassazione con un sostanziale accoglimento del ricorso, gli Ermellini valutano come totalmente inammissibile la memoria illustrativa presentata da parte ricorrente che adduce per la prima volta nuovi motivi atti a far rilevare l'assunta invalidità dell'atto amministrativo impugnato. Il contribuente precisa nella memoria che in capo al soggetto firmatario dell'avviso di accertamento di cui è lite non sussisterebbe alcun valido potere di firma, poiché costui è "incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di un concorso pubblico". Trattandosi di motivi evidentemente innovativi (sia rispetto al ricorso inizialmente proposto che al ricorso con cui era stato introdotto il primo grado) i giudici di Piazza Cavour chiariscono che, quand'anche si trattasse di argomenti deducibili, indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario, tali assunti sarebbero comunque introdotti violando i principi che regolano il rito in Cassazione. Si rammenta che in nessun caso la Corte può apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile.
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