Data: 22/10/2015 18:00:00 - Autore: Avv. Roberto Maria Meola

Avv. Roberto Maria Meola - “Anche nel giudizio civile la decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio del pagamento a spese dello Stato deve farsi decorrere dal momento della presentazione della domanda presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e non dalla delibera di ammissione”. Così si è espressa l'XI sezione del Tribunale civile di Roma, con la sentenza n. 18034/2015 dello scorso 21 settembre, individuando in maniera inequivocabile il momento a quo cui far risalire, in materia di accesso al beneficio del gratuito patrocinio in sede civile, l'insorgenza del diritto al beneficio in capo al richiedente.

Nel caso in esame, infatti, l'avvocato Laura Barberio che difendeva il richiedente ha presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in sede civile presso il competente ufficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza che, motivando sulla base dell'assenza di adeguata documentazione, rigettava l'istanza.

Nelle more della decisione del Consiglio dell'Ordine il procedimento giungeva a conclusione e l'avvocato depositava nuova istanza di ammissione al beneficio, allegandovi nota spese relativa all'intero procedimento e quantificando le proprie competenze in globali 2.250 euro come da vigente decreto ministeriale (d.m. n. 55/2014).

Il giudice investito della questione, nell'emettere decreto, decideva di liquidare la somma di 300 euro in favore dell'avvocato istante, relativamente alla sola fase decisionale, “atteso che gli effetti della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla presentazione dell'istanza al giudice nel senso che le attività processuali svolte prima di questa non possono essere conteggiate non emergendo elementi da cui si possa evincere che la domanda presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sia stata rigettata infondatamente” .

Il legale impugnava dunque il provvedimento nelle modalità di cui all'art. 702-bis c.p.c. (procedimento speciale a cognizione sommaria) rilevando l'evidente contraddittorietà della decisione in quanto, seppur solo relativamente alla fase successiva alla presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio, il giudice aveva comunque ammesso l'assistito a godere del patrocinio e quindi, desumeva l'avvocato, ne riconosceva il diritto al beneficio e ad un'adeguata – e remunerata - assistenza legale, come del resto previsto dall'art. 24 Cost.

L'avvocato, nei propri motivi di gravame, si richiamava altresì al contenuto dell'art. 109 del d.p.r. n. 115/2002 che, riferito al solo processo penale, dispone che il beneficio richiesto decorre “dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza” . Ulteriormente richiamava la nota sentenza della Corte di Cassazione (S.C. II civile, n. 24729/2011) che retrocede il diritto a godere del beneficio alla fase stragiudiziale seppur antecedente il momento della presentazione dell'istanza di ammissione allo stesso. Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle proprie osservazioni e la reformatio del decreto di liquidazione impugnato chiedendo che tutte le fasi del procedimento fossero assoggettate al beneficio e che il giudice del gravame liquidasse le pertinenti somme, calcolate già al momento della richiesta al termine del giudizio di merito cui la liquidazione attiene.

Il giudicante la cui sentenza è oggi in commento, ha accolto le osservazioni dell'avvocato del richiedente, ma solo parzialmente, riformando il provvedimento impugnato e compensando le spese tra le parti del nuovo giudizio.

La sentenza del giudice capitolino, richiamandosi esplicitamente alle osservazioni svolte dal ricorrente, osserva che “diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, come già previsto nel processo penale, anche nel giudizio civile la decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio del pagamento a spese dello Stato deve farsi decorrere dal momento della presentazione della domanda presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e non dalla delibera di ammissione”.

Il giudice ha proseguito, quindi, richiamandosi alla medesima sentenza della Corte di Cassazione invocata nel ricorso, nonché alla circolare del Ministero della Giustizia del 15.10.2014 che afferma proprio l'applicabilità del principio di decorrenza del beneficio dal momento della presentazione dell'istanza al COA.

In ragione di tali osservazioni il tribunale ha accolto il ricorso, riducendo del 50% il compenso dovuto al difensore ai sensi dell'art. 130 d.p.r. n. 115/2002. Ha compensato dunque le spese del nuovo giudizio, ritenendo che la reformatio concessa fosse solo parziale, evidentemente riferendosi alla quantificazione dell'importo liquidato.

All'occhio del commentatore tale considerazione non appare però condivisibile, ritenendo che il giudice abbia, nel merito, accolto integralmente la domanda di parte ricorrente, la quale, infatti, nelle proprie conclusioni chiedeva di volersi retrocedere il momento dell'insorgenza del beneficio a quello della presentazione dell'istanza di ammissione allo stesso fatta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza. Domanda integralmente accolta. Per l'effetto di detto accoglimento, quindi, il giudice veniva invitato a riquantificare il quantum debeatur che è stato evidentemente accolto nella somma indicata dal difensore e calcolata dal medesimo ai sensi del d.m. n. 55/2014, ma poi dimidiata a norma del già richiamato art. 130 d.p.r. n. 115/2002. Ingiustificata appare dunque la compensazione delle spese di un giudizio resosi necessario per garantire al difensore di veder remunerata la propria prestazione professionale .

Avv. Roberto Maria Meola - studiolegalemeola@gmail.com


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