Data: 22/10/2015 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La delega fiscale giunge a totale compimento con l'entrata in vigore oggi, giovedì 22 ottobre, dei cinque decreti attuativi (dal 156 al 160 del 2015) previsti dalla legge 23/2014
È così attuata la nuova disciplina dei reati tributari che vede aumentate le soglie penalmente rilevanti per l'omesso versamento di IVA e ritenute. 
La modifica introdotta dal d.lgs. 158/2015 provvede a modificare diverse previsioni, ad aumentare sia le soglie di rilevanza penale che le pene per diverse ipotesi di reato. 

Le modifiche ai singoli reati


In materia di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, il decreto legislativo ha eliminato il riferimento all'annualità, facendo così rientrare nell'ipotesi di reato tutte le dichiarazioni.
Precisamente, per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti (art. 2, d.lgs. 74/2000) per operazioni inesistenti, il decreto legislativo in oggetto ha esteso il reato a tutte le dichiarazioni idonee ad evadere e imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Innovativa la disciplina della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3, d.lgs. 74/2000) che prevede venga punito chiunque evada le imposte compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero ostacoli l'accertamento con documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, indicando elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Ciò, tuttavia avviene quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro per singola imposta, quando l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a 1,5 milioni di euro, ed infine qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% o comunque a 30.000 euro.

Per l'ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000) le soglie di punibilità risultano sostanzialmente innalzate, un favor per il contribuente il quale sarà penalmente perseguibile se la singola imposta evasa è superiore a 150.000 euro (invece dei precedenti 50.000) oppure se l'ammontare complessivo degli elementi attivi indicai in dichiarazione è superiore a tre milioni di euro (in luogo dei precedenti 2 milioni). Sono esclusi dall'area di rilievo penale i costi indecidibili o non inerenti oppure derivanti dalla violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza. 

Anche per l'omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) la soglia di punibilità è stata elevata passando da 30.000 a 50.000 euro, con un aggravamento anche delle pene (ora, reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) per chi non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni circa l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione di sostituto d'imposta. 

Cause di non punibilità


La soglia per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate entro il termine previsto, passa da 50.000 a 150.000 euro (tanto vale anche per l'indebita compensazione), mentre per gli omessi versamenti IVA si passa a 250.000 euro per periodo d'imposta.

Tali reati, previsti agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, i debiti tributati (comprese sanzioni amministrative e interessi) siano stati integralmente pagati. La non punibilità scatta anche se il deito tributatio sia in fae di estinzione mediante rateizzazione, con concessione di un termine trimestrale per terminare il pagamento del debito residuo.

Per la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, non si è punibili allorquando i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa (intervenuti priva che l'autore del reato abbia avuto conoscenza di qualunque attività di accertamento amminsitativo o procedimenti penali) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. 

Le conseguenze procedimentali della nuova disciplina


Il favor rei previsto dalle nuove soglie per gli omessi versamenti, avrà notevole impatto sia sui procedimenti in corso che su quelli avvenuti in passato, stante il dispposto all'art. 2 c.p. che impedisce di essere puniti penalmente per un fatto che non costituisce reato secondo una legge posteriore.

Pertanto, per le violazioni non ancora denunciate e che non appaiono più punibili a seguito del'entrata in vigore della nuova normativa, non dovrà procedersi ad alcuna comunicazione della notizia di reato, così come degli avvisi bonari al P.M. i quali rilevano omessi versamenti inferiori alle nuove soglie.

Se la macchina della giustizia è già in moto, spetta al P.M. sollecitare l'archiviazione di fatti che non costituiscono più reato per legge
Altri accorgimenti atti ad evitare la punibilità dovranno essere adottati sia nella fase dibattimentale che nei giudizi già nella fase del gravame. 
Le nuove soglie trovano immediata applicazione, per cui dovranno essere tenute in considerazione già per quanto riguarda le prossime date di scadenza penalmente rilevanti. 

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