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Data: 24/10/2015 16:00:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli - La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con sentenza n. 19211 del 29 Settembre 2015 (qui sotto allegata), accoglie il ricorso proposto da un privato avverso la sentenza di secondo grado che ha riconosciuto il concorso di colpa tra gli incidentati per un sinistro stradale accaduto in prossimità dell'incrocio. La società Assicurativa resiste con controricorso che viene respinto per le seguenti motivazioni. Tutti i danni non patrimoniali, contestati ed esaminati dal giudice di merito, rientranti sotto l'egida dell'art. 2059 c.c., oltre ad essere causalmente orientati alla condotta del danneggiante, devono essere valutati secondo la loro concreta gravità e intensità. Il criterio equitativo, adottato dal giudice per il danno non patrimoniale deve rispecchiare il comune sentimento sociale di equità poiché il ristoro finanziario spesso non copre interamente il danno subito e subendo. Ragion per cui, il risarcimento del danno non patrimoniale subito, deve essere “congruo” e “integrale” al caso concreto esaminato dal giudice di merito. Ciascuna voce di danno, infatti non è autonomamente risarcibile, per cui il giudice non può duplicare le richieste risarcitorie sotto diverse denominazioni senza tenere conto del caso concreto. In tal senso, concludono i Giudici della Suprema Corte, le tabelle di Milano assumono una crescente vocazione al calcolo del danno da liquidare a prescindere dalle condizioni sociali e personali del danneggiato e dall'intensità del danno cagionato. Il mancato uso di tali tabelle come metro valutativo del danno subito, deve essere congruamente motivato dal giudice a pena di censura in Cassazione. Dott. Antonino Miceli, laureato presso l'università' Cattolica del Sacro Cuore, praticante abilitato, tel. 348 7030304.
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