Data: 25/10/2015 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - L'assenza di procura alle liti ne comporta l'inesistenza. Tale inesistenza, tuttavia, non pu� estendersi all'atto di citazione

Come, infatti, ricordato dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 21533/2015, depositata il 22 ottobre (qui sotto allegata), la procura alle liti non costituisce un requisito essenziale dell'atto di citazione, in quanto essa non � ricompresa nell'elenco dei requisiti che determinano la nullit� della citazione, stilato dall'articolo 164 c.p.c..

L'atto di citazione che sia privo della procura, quindi, pu� comunque introdurre il processo e sollecitare la decisione del giudice sulla controversia.

Per i giudici, per�, la sentenza che venga eventualmente emessa a conclusione di un processo che sia stato introdotto in tal modo, pur non essendo inesistente � nulla, difettando di un presupposto processuale necessario alla valida costituzione del giudizio.

Sul piano delle conseguenze, ci� vuol dire che, in ragione del principio di conversione dei motivi di nullit� in motivi di impugnazione, la pronuncia, se non impugnata tempestivamente, � suscettibile di passare in cosa giudicata.

I rimedi dell'actio nullitatis o dell'exceptio nullitatis, infatti, possono essere esperiti solo in caso di sentenza inesistente.

Proprio in ragione di tali argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso sottoposto alla sua attenzione e cassato l'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinch� provveda ai sensi dell'articolo 182, comma 2, c.p.c..

Tale disposizione, si ricorda, prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullit� della procura al difensore, � chiamato ad assegnare alle parti un termine perentorio �per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa�.

Se il termine viene osservato, i vizi sono sanati e gli effetti della domanda, sia processuali che sostanziali, si producono sin dalla prima notificazione. 
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