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Data: 26/10/2015 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Siccome il Governo non ha adottato alcun decreto attuativo della delega contenuta nella Legge n. 67/14, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali rappresenta ancora un reato punibile (ex art. 2, comma bis, L. 638/83) e non un illecito amministrativo, dunque va sanzionato come tale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 42678/2015, (qui sotto allegata) sul ricorso di un uomo condannato per aver omesso di versare le ritenute previdenziali tra il 2008 ed il 2009 (per un importo complessivo poco inferiore agli 8mila euro). Il ricorrente paventa la tenuità del fatto stante la depenalizzazione del reato disposta dal Parlamento con la legge-delega 67/14. Secondo la difesa, "il fatto in sé non potrebbe essere considerato grave, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, essendo innegabile la volontà del legislatore di non considerare più reato condotte omissive" che non eccedono nell'anno di riferimento il limite di 10.000 euro. Contro tali argomentazioni, gli Ermellini osservano che il termine per i decreti attuativi (previsto in 18 mesi dall'entrata in vigore della L. 67/14) non risulta ancora spirato all'atto della presente decisione, così che la facoltà concessa per l'emissione del relativo decreto delegato non è stata ancora esercitato. L'art. 2 L. 638/83 è dunque pienamente vigente, così come tutte le altre norme interessate da modifiche o da depenalizzazione in base alla predetta legge, quindi, fino all'emanazione dei decreti delegati, il reato in esame non potrà essere considerato violazione amministrativa. In conclusione, il Collegio osserva che "non essendo ancora entrata in vigore la norma abrogatrice del reato in esame, non può farsi riferimento alla ritenuta irrilevanza penale del fatto per affermare il diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche".
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