Data: 28/10/2015 19:00:00 - Autore: A.V.

di Erik Stefano Carlo Bodda - Con l'innovativa ed arguta sentenza n. 767/2015, depositata il 12 ottobre scorso, il Giudice di Pace di Asti ha risolto l'annosa e controversa questione su chi debba pagare le spese pregresse in caso di voltura delle utenze domestiche. Nel caso di specie, un professionista, dopo aver acquistato un immobile a seguito di una procedura giudiziaria all'incanto, si vedeva contestare dalla locale società erogante il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, l'omesso pagamento delle fatture per il servizio di fornitura idrica, imputabile al precedente proprietario.

La società richiedeva le somme al “nuovo proprietario” subentrante, invocando l'articolo 9, comma 7, del locale Regolamento dell'Autorità d'Ambito N. 75 del 11/11/2005, che così recita : “chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 giorni; in caso d'inadempimento dovrà assumere in capo a se stesso gli obblighi dell'utente cessato”.

Il Giudice ha accolto le ragioni del proprietario subentrante, precisando, in primo luogo, che “gli importi portati dalle fatture precitate non possono essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso sottoscritta, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente...”.

Quanto all'applicabilità del Regolamento dell'Autorità d'Ambito, il Giudice ha stabilito che, trattandosi di un provvedimento amministrativo volto a regolare i rapporti tra amministrazioni, non è estendibile ai rapporti tra il gestore del servizio e gli utenti.

Questa rivoluzionaria sentenza potrà essere utilmente applicata ai numerosissimi casi di sfratti per morosità, in cui molto spesso gli inquilini morosi non pagano le utenze e le società di erogazione dei servizi essenziali ne ribaltano il costo sui proprietari degli immobili. In periodo di crisi economica, una bella notizia a tutela dei consumatori.

Avv. Erik Stefano Carlo Bodda 
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