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Data: 27/10/2015 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 624-bis del codice penale riconosce come autonoma figura di reato, oltre che il furto con strappo, anche il furto in abitazione, con ciò conferendo a tale fattispecie un maggior disvalore penale e un trattamento rigoroso più punitivo rispetto al reato di furto “semplice” (leggi anche la guida legale “Furto”). Il fatto tipico del furto in abitazione consiste, sostanzialmente, nell'introdursi in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle sue pertinenze. Vediamo quindi, più nel dettaglio, i casi in cui esso sia da ritenersi integrato. L'introduzioneInnanzitutto occorre chiarire che, secondo un'interpretazione pacifica, l'introduzione che dà luogo a furto in abitazione deve essere illegittima e non compiuta esercitando un proprio diritto o con il consenso dell'avente diritto. Essa, inoltre, non deve necessariamente essere prolungata. Anzi: nel caso in cui l'autore del furto si intrattenga abusivamente nel luogo di privata dimora, egli potrà addirittura rispondere per concorso tra furto e violazione di domicilio. La privata dimoraCiò chiarito con riferimento alle modalità di accesso alla privata dimora, occorre chiarire cosa debba intendersi con tale ultimo termine. Del resto, è proprio dalla configurazione di un luogo come privata dimora o meno che discende la applicabilità al furto delle disposizioni di cui all'articolo 624-bis del codice penale. In via generale può dirsi che l'utilizzo della formula “edificio o altro luogo destinato a privata dimora o pertinenze di essa” conferisce alla fattispecie un'applicabilità più ampia rispetto al passato, quando ancora la norma incriminatrice si riferiva agli edifici e agli altri luoghi destinati ad abitazione. Oggi, infatti, ad essere protetti in maniera particolare sono anche i locali destinati ad uso non abitativo e quelli che adempiono una funzione strumentale ai primi. I luoghi di privata dimora secondo la giurisprudenzaNella definizione in concreto di cosa debba intendersi per privata dimora un ruolo fondamentale lo ha giocato la giurisprudenza. Chiarificatrice in tal senso è, infatti, la sentenza numero 20022/2008, con la quale la Corte di cassazione ha stabilito che per luogo di privata dimora deve intendersi “qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative”. Così, ad esempio, proprio su tali premesse la Corte, con la successiva sentenza numero 10187/2011, ha ritenuto come idonea ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 624-bis la condotta di chi sottragga un portadocumenti dal cassetto di una scrivania di uno studio odontoiatrico. In via generale può dirsi che, sul piano concreto, la tendenza della giurisprudenza è quella di interpretare la nozione di privata dimora in maniera ampia ed estensiva. Così, è stato ritenuto in abitazione, ad esempio, il furto commesso all'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, in quanto pertinenza di un luogo nel quale sono posti in essere atti relativi alla sfera privata (Cass. n. 4569/2011), o ancora quello commesso nello spogliatoio di un cantiere edile (Cass. 32093/2010) o, infine, quello commesso nella sagrestia di una chiesa, in quanto luogo che serve non solo l'edificio di culto ma anche la casa canonica e in cui l'ingresso può “essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità” (Cass. n. 40245/2008). In ogni caso, da tale atteggiamento estensivo della giurisprudenza non può di certo farsi discendere un eccessivo ampliamento del campo di applicazione dell'articolo 624-bis. In tal senso è ad esempio interessante la recente sentenza numero 287/2015, emanata dal Tribunale di Ivrea in data 10 aprile 2015. Con essa, infatti, si è escluso che possa integrare furto in abitazione la condotta commessa all'interno di un immobile da ristrutturare. In tal caso, ad essere integrato è, semmai, il delitto di furto di cui all'articolo 624 c.p.. Ciò proprio in ragione del fatto che la fattispecie del furto in abitazione presuppone che il luogo in cui la condotta furtiva è stata posta in essere deve essere destinato all'esplicazione di attività proprie della vita privata della vittima. |
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