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Data: 30/10/2015 15:00:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli – Il Tar di Palermo, con la sentenza n. 1687 del 10 luglio 2015 definisce i contorni oggettivi della risarcibilità del danno da “perdita di chance”. La sentenza origina dal ricorso presentato da un privato avverso l'Assessorato alla Funzione Pubblica e all'Identità Siciliana e l'Assessorato ai Beni Culturali, il quale, chiede il risarcimento del danno da perdita di chance per l'annullamento giurisdizionale di un bando di concorso pubblico. In detto bando pubblico, con selezione per titoli finalizzata alla copertura di 33 posti di dirigente tecnico presso l'Assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, il ricorrente in forza della legge regionale n. 21/1986 era risultato vincitore. L'annullamento giurisdizionale del bando pubblico è dovuto a un decreto del presidente della regione impugnato al T.A.R. già nel 2009, il cui ricorso presentato dal medesimo ricorrente di cui sopra veniva rigettato. Invero, sostiene il tribunale amministrativo regionale di Palermo, richiamando la giurisprudenza consolidata che la perdita di chance non è una mera aspettativa, ma una perdita economica derivante direttamente e immediatamente da circostanze di fatto che devono essere provate e allegate in giudizio. Nel ricorso, ictu oculi, appare invero che la mera perdita di chance è collegata a un mutamento di legge imprevisto e imprevedibile che non è idoneo a dimostrare il rapporto di causalità richiesto ex art. 2043 c.c. tra fatto e danno. Infatti, la sopravvenienza di una nuova legge che rende illegittimo il bando di concorso annullato, interrompe il nesso causale tra ritardo della pubblica amministrazione e danno lamentato e ciò “alla stregua della teoria c.d. della regolarità causale, che consente di escludere dal nesso causale quegli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali ed imprevisti della condotta generatrice del danno”. Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso e dispone la liquidazione delle spese a favore dell'Assessorato Regionale di Beni Culturali e dell'Assessorato alla Funzione Pubblica, disponendo che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Dott. Antonino Miceli, laureato presso Università Cattolica del Sacro Cuore, praticante abilitato, tel. 348 7030304. |
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