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Data: 14/11/2015 12:30:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei Abogado Francesca Servadei - Dal combinato disposto degli articoli 185 del codice penale e 2043 del codice civile si evince che il reato, essendo una condotta antigiuridica, può essere anche un illecito civile e quindi fonte di una pretesa restitutoria ovvero risarcitoria. Per motivi di economia processuale, al fine di evitare di incardinare un distinto processo civile nella sua naturale sede, il legislatore ha previsto che il soggetto danneggiato dal reato ha la facoltà, in sede penale, di esercitare l'azione civile mediante la costituzione di parte civile ai sensi dell'articolo 74 del codice di rito. Per esercitare l'azione civile è necessario che il bene giuridico leso non abbia natura generale, per esempio non è possibile costituirsi parte civile per il reato di porto abusivo di armi.
Affinché possa essere esercitata l'azione ex articolo 74 del codice di procedura penale è necessaria la capacità processuale, ossia la cosiddetta legitimatio ad processum. Tale capacità può difettare in alcuni soggetti, come per esempio i minori ovvero gli inabilitati: per costoro è necessario nominare un tutore ovvero un curatore ed in mancanza il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale; nomina che viene richiesta anche nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale mediate decreto. Nel casi di assoluta urgenza, per esempio quelli nei quali si procede con un giudizio direttissimo, il p.m. esercita l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età fino al momento in cui non interviene il rappresentante, colui al quale spetta l'assistenza ovvero il curatore speciale, così come disciplinato ai sensi dell'ultimo comma dell'art 77 c.p.p. L'articolo 78 del citato codice ("Formalità della costituzione della parte civile"), indica quali elementi a pena di inammissibilità deve contenere l'atto che introduce la costituzione di parte civile, mentre l'articolo 75 ("Rapporti tra azione civile e azione penale"), al I comma, disciplina l'atto di trasferimento, in virtù del quale avviene una sorta di trasmigrazione in sede penale di quanto proposto in sede civile sino a quando nelle medesima sede non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. Tale trasmigrazione comporta l'estinzione del processo civile. Sia che si tratti di costituzione di parte civile ovvero di atto di trasferimento, entrambi devono essere sottoscritti dal procuratore al quale è stata conferita la procura speciale, la quale può essere autenticata dallo stesso difensore. La costituzione di parte civile, secondo quanto statuito dal I comma dell'articolo 78, è depositata nella cancelleria del giudice investito del processo ovvero in udienza; particolarmente importante è il momento in cui essa può essere presentata, ossia non prima dell'udienza preliminare e sino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento. Come si legge nel II comma del citato articolo, la costituzione di parte civile può essere presentata anche fuori udienza e notificata alle parti; l'efficacia di tale atto decorre da quando è avvenuta la notifica per ciascuno di esse; nel caso in cui la procura speciale conferita non sia apposta in calce ovvero al margine della dichiarazione della parte civile e sia conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata questa, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 78, è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile. Così come conferita, la costituzione di parte civile può essere revocata, rinunciando quindi alla pretesa risarcitoria ovvero restitutoria. La rinuncia può essere tacita ovvero espressa; in quest'ultimo caso può essere effettuata in ogni grado e stato del procedimento mediante una dichiarazione resa personalmente dalla parte ovvero da un suo procuratore speciale in udienza ovvero attraverso uno scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle parti. Tacitamente invece la revoca si ha nel caso in cui la parte non presenta le conclusioni scritte al momento della discussione finale ovvero se promuove l'azione in sede civile, secondo quanto disciplinato dal I e II comma dell'articolo 82 c.p.p. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 9 giugno 2009, numero 23808, la costituzione di parte civile non determina la caducazione e quindi la revoca tacita della stessa nel caso in cui la parte propone innanzi al giudice civile una domanda diversa, come per esempio la quantificazione del danno riconosciutogli in sede penale riferendosi all' "an debeatur" ed anche nel caso in cui la sentenza non è passata in giudicato. In questo caso il giudice civile deve sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale. La revoca non è l'unica causa di estinzione dell'azione civile, a fianco a questa vi è anche l'esclusione della parte civile. L'esclusione può essere chiesta dall'imputato, dal responsabile civile e dal pubblico ministero; inoltre essa può essere anche disposta d'ufficio dal giudice nel caso in cui sia accertata l'insussistenza dei presupposti per la richiesta risarcitoria e restitutoria. L'organo giudicante provvede in materia di esclusione con una ordinanza. La II Sezione della Suprema Corte, con sentenza del 17 luglio 2007, numero 30045, ha confermato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (13 luglio 1999, numero 12), asserendo che l'ordinanza dibattimentale di esclusione di parte civile è sempre definitivamente inoppugnabile, mentre l'ordinanza di inammissibilità ovvero di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile da parte dell'imputato assieme all'impugnazione della sentenza. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai rapporti tra giudizio civile e penale. Dal combinato disposto degli artt. 651 e 652 c.p.p. si evince che la sentenza penale irrevocabile costituisce giudicato nel processo civile, quindi da ciò si desume il potere vincolante del giudicato penale in sede civile. Nello specifico, il legislatore, ai sensi dell'articolo 651 del codice di rito ha statuito che la sentenza di condanna dibattimentale ha efficacia di giudicato; mentre nel comma che segue è disciplinato che l'efficacia di giudicato penale in sede civile si riconosce alla sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato a meno che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito alternativo, quale l'abbreviato. Contrariamente al giudicato penale di condanna, laddove, ai sensi dell'articolo 652 c.p.p., sia pronunciata sentenza di assoluzione irrevocabile (perché il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non lo ha commesso o nel caso il reato sia stato commesso in virtù di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà) essa ha potere vincolante in sede civile a condizione che il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Tale potere vincolante è escluso nel caso in cui il danneggiato si sia avvalso della facoltà riconosciutagli ai sensi del II comma dell'articolo 75. Inoltre è lecito osservare che, all'ultimo comma dell'art. 652 c.p.p., il legislatore ha previsto che la sentenza di assoluzione irrevocabile, produce efficacia di giudicato nel caso in cui l'imputato abbia scelto il rito abbreviato e la parte civile lo abbia accettato. Per quanto riguarda invece la sospensione del processo civile, essa è disciplinata dall'articolo 75, III comma del codice di rito, in virtù del quale è statuito che salvo eccezioni previste dalla legge, il processo civile si sospende nel caso in cui vi sia già stata la costituzione di parte civile in sede penale e nel caso in cui a prescindere della costituzione di parte civile, l'azione in sede civile sia avanzata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado in sede penale.
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