|
Data: 28/10/2015 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4899 depositata il 26 ottobre 2015 (qui sotto allegata), ha ritenuto che la diversit� di sesso dei nubendi � la prima condizione di validit� e di efficacia del matrimonio e che di conseguenza, a prescindere dalla catalogazione del vizio che affligge il matrimonio celebrato all'estero, tale atto risulta sprovvisto di un requisito essenziale affinch� esso possa produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento. Insomma, con una sentenza che ha gi� scatenato accese polemiche e dure proteste, i giudici hanno sancito che non importa che lo si qualifichi come nullo o inesistente: il matrimonio omosessuale nel vigente sistema regolatorio non pu� costituire tra le parti interessate lo status giuridico proprio delle persone coniugate. Non apparendo configurabile un diritto fondamentale al matrimonio omosessuale n� nel diritto convenzionale europeo n� in quello internazionale, il divieto dell'ordinamento interno di equiparare tale unione a quella eterosessuale non � confliggente con i vincoli contratti dall'Italia a livello sovranazionale. Di conseguenza l'interprete non pu� liberamente giungere ad equiparare il matrimonio tra persone dello stesso sesso a quello tra persone di sesso diverso, anche solo al fine di affermarne la trascrivibilit�. Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha anche chiarito che � del Ministero dell'interno, e quindi dei prefetti, il potere di annullare gli atti dello stato civile, tra i quali la registrazione di nozze tra persone dello stesso sesso celebrate fuori dal territorio della Repubblica. La battaglia, dunque, si inasprisce. |
|