Data: 01/11/2015 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È il conduttore, e non il locatore, ad essere sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e sostituibile senza necessità di interventi implicanti demolizioni. Non potendo tale oggetto essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno, la sua manutenzione grava sul locatario e non sul proprietario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 21788/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso di un conduttore che si era visto condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per danni che le infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento avevano provocato in quello sottostante.
Nonostante il ricorrente denunci che il danno è stato provocato dal mancato collegamento dei flessibili della rubinetteria, parti dell'impiantistica interna dell'immobile, la Cassazione (contrariamente alla doglianza difensiva) ha escluso che la responsabilità nella manutenzione spetti integralmente al proprietario, non ritenendo il conduttore esente da responsabilità.

Precisano gli Ermellini che la responsabilità tra locatore e conduttore va verificata a seconda che gli impianti siano esterni o interni.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), occorre in primis la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'effetto lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con conseguente possibilità di intervenire su di essa.

Il proprietario dell'immobile locato, proseguono in giudici, conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, di cui è responsabile in via esclusiva in caso di danni arrecati a terzi da impianti e strutture stesse.
È il solo conduttore, invece, ad essere responsabile per i danni ai terzi provocati dagli accessori e dalle parti del bene locato di cui ha acquistato la disponibilità e la custodia nonché la facoltà e l'obbligo di intervenire per evitare pregiudizi agli altri.

Nel caso di specie la CTU ha verificato che il danno derivava da un tubo flessibile esterno dall'impianto murario e non dalla rottura di tubi interni alla muratura. Trattandosi di un accessorio visibile ed esterno, il conduttore avrebbe dovuto fare tutti i controlli necessari prima di riattivare l'impianto idrico.

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