Data: 29/10/2015 15:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Può dire addio al risarcimento danni da parte della compagnia telefonica l'avvocato che lamenta il calo del fatturato del proprio studio a causa del mancato inserimento del numero telefonico nell'elenco degli abbonati, se non dimostra il danno subito. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 21787/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un legale che aveva chiamato in causa la società dei telefoni per inadempimento e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e da perdita di chance.

Il legale sosteneva che l'utenza telefonica del proprio studio professionale non era stata inserita nell'elenco degli abbonati relativamente all'anno 2002, mentre negli anni successivi era stata inserita ma senza la dicitura “studio legale” e che in conseguenza di ciò aveva subito una serie di danni derivanti dal mancato contatto con i clienti.

Il tribunale di Cosenza in primo grado gli dava parzialmente ragione, accertando l'inadempimento e condannando la società a pagare 3500 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. in secondo grado, invece, la corte d'appello di Catanzaro riformava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo la documentazione allegata inidonea a dimostrare che la riduzione dei compensi fosse collegata al mancato inserimento del nominativo dello studio professionale nell'elenco degli abbonati.

Ora, anche il giudice di legittimità dà “picche” all'avvocato, sostenendo che la corte territoriale non è incorsa in nessuna delle violazioni (né di legge né di omessa o contraddittoria motivazione) attribuite dallo stesso, essendosi limitata ad applicare i principi consolidati in giurisprudenza.

Secondo quanto già espresso dalla Cassazione, infatti, “in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”.

Prova che nel caso di specie è totalmente mancata essendosi limitato l'avvocato a sollevare censure “meramente generiche e assertive” in quanto basate su un preteso nesso automatico tra mancato inserimento negli elenchi e calo del fatturato. Per cui, il ricorso va respinto e l'avvocato condannato a pagare 2.700 euro di spese di giudizio.


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